Dietro la terminologia di “manifesta insussistenza” si nasconde la nuova formulazione dell’articolo 18 che avrà un effetto pratico molto chiaro: se si subisce un’ingiustizia magari si vince il ricorso ma si resta fuori dall’azienda.
Il cambiamento sarà vistoso, a partire dal numero: l’articolo 18 d’ora in poi si chiamerà articolo 14. Questa è la sua numerazione nel disegno di legge che ieri il governo ha presentato alle Camere e che è consultabile sul sito del ministero del Lavoro. Un cambiamento simbolico che rispecchia una mutazione storico-politica. Le imprese, in realtà, lamentano che la riforma con le ultime modifiche sia di fatto svuotata. Ed è a loro che si rivolge Mario Monti quando dice che “con il tempo e con giudizio più meditato (le imprese, ndr.) capiranno che la permanenza di questa parola (reintegro, ndr.) è riferita a fattispecie molto estreme e improbabili». La Cgil invece si dice soddisfatta per il recupero della “deterrenza del reintegro” e sta per annullare lo sciopero generale. Ancora in campo sindacale, invece, la Fiom sembra prendere sul serio il premier perché contesta l’impatto negativo che la riforma avrà sul lavoro dipendente.
Il reintegro, in effetti, diviene possibile, nel caso dei licenziamenti economici, quando si verifichi la “manifesta insussistenza” del motivo oggettivo dichiarato dal datore di lavoro. Un caso limite, come vedremo. Ma prima riepiloghiamo i punti chiave del nuovo articolo 14.
Per il licenziamento discriminatorio non ci sono dubbi di sorta: il giudice “dichiara la nullità del licenziamento” e “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”. In questo caso, quindi, non scatta il limite dei quindici dipendenti. Inoltre il datore di lavoro è condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore con un’indennità.
Nel caso del giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare), quando i fatti contestati non sussistono oppure quando rientrino tra le condotte punibili con una sanzione sulla base “delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”, il licenziamento è nullo e scatta sia il reintegro che il risarcimento. Nelle altre ipotesi il giudice, “dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria” compresa tra dodici e ventiquattro mensilità. Nei disciplinari, quindi, è la legge a indicare la casistica di riferimento per il tribunale.
La stessa disciplina si applica qualora il giudice accerti “la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo”: cioè, il giudice “può” stabilire che il lavoratore venga reintegrato. L’onere della prova ricade sull’impresa. “E’ chiaro, però, spiega l’avvocato del lavoro Massimo Vaggi, che la manifesta insussistenza non troverà mai applicazione perché le imprese avranno l’accortezza di aggirarla”. Del resto, dire “manifesta insussistenza” significa riscontrare un’inadempienza così palese che incapparvi diventa praticamente impossibile. “Sembra quasi che il governo abbia voluto inserire nel disegno di legge un campanello di allarme per le imprese”. Un caso esplicito è quello che si ha in caso di licenziamento per soppressione di una mansione o postazione di lavoro: se il giudice scopre che la postazione non è stata soppressa si ha la manifesta insussistenza e quindi il reintegro. “Ma se, ad esempio, in un ufficio di cinque persone, continua Vaggi, la soppressione di una mansione viene redistribuita tra i quattro dipendenti rimasti ecco che il licenziamento è del tutto legittimo”. La “manifesta insussistenza” rappresenta un caso limite e in tutte le altre ipotesi il giudice procede alla determinazione dell’indennità da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale valutando anche “le iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione”. Cioè, viene premiato quel lavoratore che si è attivato nella ricerca di un nuovo posto di lavoro e penalizzato chi, invece, si è aggrappato all’ipotesi del reintegro. “Che tra l’altro, assicura ancora Vaggi, è un’ipotesi molto marginale, nessun lavoratore spera di rientrare in un posto da cui è stato cacciato senza giustificato motivo”. Ecco che viene fuori il succo della riforma: il problema è eliminare un ingombro sindacale e psicologico, quell’effetto di deterrenza che l’articolo 18 svolge al di là degli effetti pratici. Come spiega Giorgio Cremaschi, da oggi in poi “ci può essere un licenziamento ingiusto e il lavoratore resta fuori lo stesso, magari con l’indennizzo, ma fuori”.
* tratto dal sito: http://ilmegafonoquotidiano.globalist.it/