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La recente modifica della Legge federale relativa alle cosiddette misure di accompagnamento ha fatto la gioia dei maggiori sostenitori degli accordi bilaterali. Questa modifica, osteggiata da alcune forze politiche presenti nel Parlamento nazionale, ha toccato in particolare la questione della cosiddetta responsabilità solidale in materia di subappalti.

La proposta del Consiglio Federale, fatta propria dal Parlamento, ha introdotto il cosiddetto principio della responsabilità : chi riceve un appalto (sia esso pubblico o privato) diventa « responsabile » del mancato rispetto di salari e condizioni di lavoro da parte di aziende che hanno ricevuto in subappalto il lavoro.

L’accettazione di questo principio da parte del  Parlamento nazionale ha scatenato la gioia di alcuni partiti politici, delle organizzazioni sindacali che considerano questa decisione del Parlamento un avvenimento « storico », uno strumento che permetterà di combattere il dumping salariale sui cantieri.

È infatti noto a tutti che è proprio il subappalto una degli strumenti fondamentali che alimentano il dumping salariale. La, spesso, lunga catena che lega la prima azienda, alla quale viene affidato il lavoro, all’azienda che, di subappalto in subappalto, alla fine realizza concretamente l’opera si caratterizza dalla sempre maggiore erosione dei margini di profitto per chi si trova alla fine. Così, per poter mantenere dei margini soddisfacenti, le condizioni previste nella gara d’appalto vengono modificate. E sono quasi sempre salari e condizioni di lavoro ad essere sacrificate sull’altare del profitto.

La riforma legislativa dovrebbe permettere, il condizionale è d’obbligo e vedremo subito il perché, di rendere responsabile la prima azienda, quella alla quale sono stati affidati i lavori, qualora l’azienda subappaltante (che ha effettuato i lavori) non rispettasse le norme in materia di salario e condizioni di lavoro.

In realtà l’analisi del testo votato dal Parlamento e la realtà della situazione sociale in Svizzera  non lasciano presagire nulla di buono. Vediamo le cose un po’ più da vicino.

 

Un primo punto riguarda i settori toccati da questa riforma. Si tratta sostanzialmente del settore edile e di quello del genio civile. La legge prevede anche che tale legge possa essere applicata ai « rami accessori dell’edilizia » : tuttavia possiamo affermare che la modifica di legge interessa sostanzialmente il settore edile. Una limitazione sicuramente importante  e che rischia di lasciare liberi settori vicini all’edilizia (pensiamo quello legato alla falegnameria o alla fornitura e la posa di impianti di vario genere).

Passando poi al meccanismo fondamentale, quello della cosiddetta responsabilità solidale, possiamo renderci subito conto che tale responsabilità (della ditta principale, il cosiddetto « appaltatore primario ») è condizionata a tutta una serie di condizioni.

La prima, e non di poco conto, riguarda il fatto che la vittima di un mancato rispetto delle condizioni di salario e di lavoro può far valere i propri diritti presso l’ «appaltatore primario », cioè la ditta che ha ricevuto l’appalto e che poi ha proceduto al subappalto,  « soltanto se si è dapprima  proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore ».

Una situazione perlomeno complicata e tale da potersi quasi eternizzare. Infatti se questa modifica può sicuramente aiutare nei casi di quelle imprese che spariscono senza aver pagato i lavoratori che hanno effettuato i lavori, nei casi in cui l’azienda subappaltante continua ad esistere, ha una esistenza giuridica, indipendentemente dalla sua salute finanziaria e dalla sua solvibilità, è a lei che i lavoratori si devono rivolgere per esigere quanto loro dovuto. Una situazione che, nei casi di insolvenza ad esempio (non certo rari) rischia di eternizzarsi in procedure diverse che, in nessun caso, possono chiamare in causa  l’ «appaltatore primario ».

Ma, ancora più interessante e deludente, appare il secondo  capoverso dell’art. 5 laddove si sostiene che  « l’appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui al capoverso 1 se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavoro ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze  riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative”.

È questa sicuramente una scappatoia decisive per l’appaltatore primario: infatti, sicuramente le imprese in grado di vincere appalti importanti (tali da permettere il subappalto) riusciranno a dimostrare di avere verificato con la massima “diligenza”, al momento del subappalto, che l’impresa subappaltante avrebbe rispettato condizioni di salario e di lavoro previste.

D’altronde, la stessa legge prevede assai poco per dimostrare di essere stati “diligenti”: infatti « l’obbligo di diligenza è segnatamente adempiuto  se l’appaltatore primario esige che I subappaltatori rendano verosimile, sulla base di documenti e pezze giustificative, che rispettano le condizioni salariali e lavorative”.

Una formulazione, come si può notare, che permette qualsiasi tipo di scappatoia.  In effetti l’aggiramento delle condizioni salariali e di lavoro avviene (e può essere eventualmente dimostrato) solo dopo l’affidamento del subappalto. Fino a quel momento sarà facile dimostrare (con tanto di documentazione) che l’impresa subappaltante era fermamente intenzionata a rispettare le condizioni salariali e di lavoro.

In poche parole, si tratta di una ulteriore operazione di propaganda a favore di misure di accompagnamento che in realtà non accompagnano proprio nulla ; anzi, molto spesso, come abbiamo già potuto constatare con la fissazione di salari minimi, queste misure si trasformano in strumenti di promozione del dumping salariale.

Una cosa, alla luce di questa « riforma » legislativa appare chiara : il fenomeno del subappalto non diminuirà poiché la capacità di deterrenza sugli appaltatori principali di questa modifica legislativa ê veramente minima, del tutto insignificante.

E questo significa pure che il subappalto, alimento della spirale dumping, continuerà ad incoraggiare tali pratiche. E non c’è proprio nulla da festeggiare: le svolte storiche hanno sicuramente un altro segno.

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