di Matteo Pronzini*
Le ultime rivelazioni di stampa sul caso Argo 1, che sembrano aver preso in contropiede anche le massime autorità del cantone, lasciano supporre che le irregolarità siano più diffuse del previsto. Nell’ultima edizione, il quindicinale Area parla di una strana assunzione:
“Un signore di mezza età, dopo aver purtroppo perso il lavoro nella vendita, viene assunto da Argo 1 in qualità di responsabile della logistica e dell’impiego dei rifugiati. Non possiede nessuna formazione nel campo, ma il Dss sostiene la sua assunzione, finanziandola inizialmente come programma occupazionale. Argo 1 poi lo assumerà, ma del suo stipendio non deve preoccuparsi. Almeno è quanto affermano sia Sansonetti che l’amministratore di Argo interrogati dalla magistratura. «Come detto, come Argo 1 gli verso lo stipendio che poi ricevo dal Cantone, su indicazione del Cantone stesso». Non si conosce il motivo per cui il Dss abbia avuto una particolare premura nel trovare un lavoro proprio a questo cinquantenne disoccupato, tra i tanti in quella triste situazione. L’unica cosa certa è che la funzionaria responsabile del servizio richiedenti l’asilo è una sua cara conoscente. Va specificato che la Procura non ha trovato indizi di reato su questo punto.”
Una procedura che – se confermata – risulta a dir poco “inabituale”, visto che la Argo 1 è un’impresa privata e che apparentemente il lavoro svolto costituisce un’attività ordinaria prevista dal preventivo ordinario. Inoltre significherebbe che una persona stipendiata dal cantone era attiva all’interno della Argo 1 e quindi era al corrente delle presunte irregolarità.
Nella “Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)”, diffusa dalla SECO nel gennaio del 2013, viene precisato che:
G12 Possono organizzare POT (programmi di occupazione temporanea) le istituzioni elencate qui di seguito nella misura in cui svolgono attività su incarico del servizio competente:
– le amministrazioni pubbliche comunali, cantonali o federali; le istituzioni private senza scopo di lucro (ad es. associazioni, fondazioni).
G 13 Previo consenso della commissione tripartita, il servizio competente può incaricare anche dei privati dell’organizzazione di programmi di occupazione temporanea.
Inoltre viene precisato:
G1 I programmi di occupazione temporanea finanziati dall’AD hanno lo scopo di facilitare l’integrazione o la reintegrazione rapida e duratura degli assicurati, e questo in particolare perché:
– a. riguardano attività vicine alla realtà professionale che corrispondono alla formazione e alle capacità degli assicurati come pure alla situazione del mercato del lavoro (mantenimento o miglioramento della competenza professionale);
– b. prevedono un’offerta di formazione che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e degli assicurati. I POT non devono perseguire alcun altro obiettivo diverso dall’integrazione o dalla reintegrazione degli assicurati.
G2 Le attività svolte presso istituzioni pubbliche o private devono, di norma, essere di natura straordinaria, vale a dire non devono essere indispensabili e non devono essere previste nell’usuale piano dei posti in organico. In caso contrario ci troviamo in presenza di attività ordinarie previste dal preventivo ordinario dell’istituzione e che non possono essere sussidiate in forma di POT. (….)
G3 I POT non devono essere in diretta concorrenza con l’economia privata. Prima dell’inizio del programma occorre ottenere un parere positivo da parte dei partner sociali e allegarlo al dossier. (…)
G4 Il servizio competente informa la commissione tripartita sullo svolgimento dei programmi di occupazione temporanea e la consulta (art. 85d LADI).
(….)
G6 Per i giorni durante i quali partecipano a un programma di occupazione temporanea, gli assicurati che adempiono il periodo di contribuzione o che ne sono esonerati percepiscono indennità giornaliere dell’AD per i giorni durante i quali partecipano a un programma di occupazione temporanea, indipendentemente dal loro tasso di occupazione (art. 59b cpv. 1 LADI).
Dall’articolo di Area non è possibile determinare se il “signore di mezza età” in questione fosse a beneficio delle indennità di disoccupazione o in assistenza. In questo secondo caso ricordiamo che:
“Dal 1° maggio 2012 è in vigore la strategia interdipartimentale per l’inserimento professionale delle persone disoccupate a beneficio di assistenza sociale, con l’unione delle risorse e delle competenze tra la Sezione del Lavoro (DFE) e la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DSS).
Tutte le persone che richiedono l’assistenza sociale, e non presentano motivi comprovati di inabilità lavorativa, sono segnalate dall’USSI agli Uffici regionali di collocamento (URC) per un preavviso. In caso di parere positivo, il consulente URC accompagna il beneficiario di assistenza sociale nell’inserimento professionale, attraverso l’attivazione di adeguate misure e provvedimenti inerenti il mercato del lavoro.
Il percorso di inserimento professionale ha una durata massima di un anno e prevede la firma di un contratto di inserimento professionale con l’USSI nel quale sono indicati i diritti e i doveri dell’utente
Dall’inchiesta realizzata dai giornalisti di Falò sul caso Argo 1 risulta inoltre che Marco Sansonetti, direttore operativo della Argo 1, ha lavorato un anno come agente per l’agenzia di sicurezza che si occupava dei centri per richiedenti l’asilo prima della Argo1, non ha mai occupato una posizione dirigenziale ed era affiancato da un agente più esperto. Sarebbe stato “accompagnato alla porta” perché “poco idoneo” a svolgere questo tipo di lavoro. Inoltre, sempre secondo l’inchiesta di Falò, il cantone stesso avrebbe avvisato l’allora datore di lavoro che Sansonetti era sospettato di violenze nei confronti di un richiedente l’asilo.
Chiediamo pertanto al Lodevole Consiglio di Stato:
1 – un “signore di mezza età” ha svolto un programma occupazionale o ha beneficiato di qualsiasi altra misura di reinserimento (ad esempio AUP) presso la Argo 1? Che tipo di formazione ha ricevuto? Corrispondeva alla formazione del signore?
2 – la Argo 1 – ‘impresa privata – è stata autorizzata a organizzare programmi occupazionali? La Commissione tripartita è stata avvisata? I partner sociali hanno rilasciato un parere positivo e lo hanno allegato al dossier?
3 – Chi altri ha beneficiato di programmi occupazionali presso la Argo 1?
Vista la mansione svolta dal “signore di mezza età” supponiamo che sia stato assunto fin dall’inizio, ovvero dal 2014, ma per quell’anno non figurano programmi occupazionali svolti presso privati nei Dati statistici Strategia interdipartimentale 2014 della Sezione del Lavoro
E nemmeno per quanto riguarda il 2015 e 2016
4 – Il “signore di mezza età” quando ha beneficiato del programma occupazionale era iscritto agli URC e riceveva le indennità di disoccupazione o era in assistenza? Chi gli ha versato una retribuzione? ‘assicurazione disoccupazione, il antone, altri? E a quanto ammontava la retribuzione?
5 – Il “signore di mezza età” figurava nell’organico dei dipendenti del cantone? Sono stati effettuati controlli per verificare se gli è stata versata una retribuzione, chi l’ha versata e a quanto ammonta?
6 – Corrisponde al vero che il “signore di mezza età” che ha lavorato per la Argo 1 o ha svolto un programma occupazionale presso quella ditta è ora stato assunto presso la Caritas come responsabile dei programmi occupazionali? Siamo evidentemente consapevoli che Caritas non fa parte del cantone ed è un’istituzione privata senza scopo di lucro, ma sarebbe interessante sondare la questione per avere un’idea su come adattare in futuro i programmi occupazionali: il “signore di mezza età” infatti sarebbe, a nostra conoscenza, il primo partecipante ad un programma occupazionale del cantone ad aver trovato un impiego fisso in un’azienda, anzi due impieghi successivi: il primo nell’impresa dove ha svolto il programma occupazione (o AUP) , il secondo addirittura come responsabile dei programmi occupazionali di Caritas
7 – corrisponde al vero che il cantone – o un funzionario cantonale – era informato del fatto che Marco Sansonetti era sospettato di violenze verso nei confronti di un richiedente di asilo prima che la Argo 1 ricevesse il mandato per la sicurezza dei centri? un funzionario cantonale ha informato la Rainbow, precedente datore di lavoro di Marco Sansonetti, dei sospetti? Come mai il Sansonetti è stato comunque giudicato idoneo per questo tipo di lavoro?
8 – Marco Sansonetti, quando la Argo 1 ha ricevuto il mandato dal cantone per la sicurezza del primo centro asilanti, era disoccupato? Ha beneficiato di qualche misura di reinserimento per i disoccupati, ad esempio degli Incentivi per nuove attività indipendenti?
Non ce ne voglia a male il Lodevole Consiglio di Stato per questa domanda, ma – come disse qualcuno molto più autorevole di noi -: “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.
*Interrogazione del 1 ottobre 2017 deputato MPS Matteo Pronzini.