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Se vi è una cosa sulla quale i dipendenti del Cantone (dunque migliaia di lavoratori e lavoratrici) hanno acquisito una certezza è il fatto che le loro rendite pensionistiche tendono sempre più a diminuire. Per le giovani generazioni di dipendenti, questa consapevolezza diventa drammatica dando uno sguardo alle rendite che riceveranno dopo trenta o quarant’anni di lavoro. Praticamente dimezzate rispetto a quello di venti anni fa.
Coloro che, a titolo diverso, hanno proposto questo ridimensionamento delle rendite pensionistiche, sono, tra gli altri, anche i consiglieri di Stato al beneficio della pensione (non tutti per la verità).
Ma se si va a guardare in che modo e sulla base di quali criteri tali rendite siano state calcolate in passato, non solo non si troveranno dati chiari, ma appare evidente che i ridimensionamenti nelle rendite (in particolare nel caso di pensionamento anticipato come, in un certo senso, la condizione del consigliere di Stato a fine mandato) non sono avvenuti.
A volerci vedere chiaro è il nostro deputato Matteo Pronzini che ha interrogato in modo articolato il governo. Ecco le su domande. (Red)

La vicenda «rimborsopoli», che ha tenuto assai occupata la cronaca, la politica e la magistratura nel corso delle ultime settimane, ha fatto emergere una minaccia molto seria per la credibilità delle nostre istituzioni: quella derivante dai pericolosi conflitti d’interesse che si possono configurare allorquando un gruppo di persone (nel caso in questione, i membri del Consiglio di Stato affiancati dal Cancelliere) si ritrova a poter decidere autonomamente e di fatto in ultima istanza su faccende -anche di natura finanziaria- che riguardano personalmente e direttamente i componenti stessi del gruppo.

Purtroppo quello dei rimborsi spese e dei “diritti di carica” dei Consiglieri di Stato e del Cancelliere non è l’unico settore che sembrerebbe particolarmente problematico sotto questo punto di vista.

Un altro ambito che va affrontato seriamente, senza più tardare, è quello delle pensioni degli ex Consiglieri di Stato (comprese le rendite vedovili e per orfani).

Non mi riferisco tanto alle regole sostanziali che caratterizzano l’attuale regime pensionistico in corso di revisione. Regime assolutamente inaccettabile per gli indecenti privilegi che comporta, peraltro in assenza di controprestazioni anche in lontanissimo rapporto con i benefici elargiti.

Mi riferisco soprattutto alle modalità con cui, da decenni, vengono decise e gestite le rendite; modalità che non mancano di sollevare interrogativi intorno all’assenza o comunque alla carenza – reale o supposta – di meccanismi efficaci di verifica e di controllo.

Trattandosi di un settore piuttosto opaco, nel senso che di esso è dato sapere ben poco sia al Parlamento che alla cittadinanza, il sottoscritto chiede anticipatamente venia per la natura forse un po’ banale, se non addirittura ingenua che formulo con questa interpellanza.

Fatta questa premessa, e sperando che l’Esecutivo cantonale risponda in modo più completo rispetto al solito, chiedo al Consiglio di Stato:

1. Da chi, con quale strumento giuridico e seguendo quali regole procedurali vengono decise le rendite dei Consiglieri di Stato partenti (nonché le rendite vedovili e per orfani)?

2. A chi vengono notificate, o in altro modo trasmesse, le decisioni di cui al punto 1? Si chiede di essere espliciti, in particolare elencando in modo chiaro ed esaustivo i destinatari instituzionali (enti, servizi dell’amministrazione cantonale, ecc.).

3. Le decisioni di cui al punto 1 sono impugnabili?

a. Se sì, davanti a quale autorità e entro quale termine?

b. Chi è legittimato a ricorrere (si invita a rispondere in modo preciso, concreto e circonstanziato, non limitandosi a citare le norme che fissano in termini generali i criteri per il riconoscimento della legittimazione attiva)?

c. E’ ipotizzabile un’impugnazione da parte di un ricorrente che non sia un potenziale beneficiario di una rendita?

d. Se del caso, sono già stati interposti ricorsi? Da chi (potenziale beneficiario o altre persone o enti), davanti a quale autorità e con quali esito e seguito?

4. La Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, oggi Istituto di previdenza, è (stata) coinvolta nell’allestimento e/o nella cura del seguito delle decisioni di cui al punto 1?

a. Se sì, a quale stadio, secondo quali modalità di collaborazione, con quali competenze (consultive? decisionali?) e per l’assolvimento di quali precisi compiti?

b. Se no, per quali motivi?

5. La Divisione delle risorse del DFE è (stata) coinvolta nell’allestimento e/o nella cura del seguito delle decisioni di cui al punto 1?

a. Se sì, a quale stadio, secondo quali modalità di collaborazione, con quali competenze (consultive? decisionali?) e per l’assolvimento di quali precisi compiti?

b. Se no, per quali motivi?

6. Agli ex Consiglieri di Stato viene applicato il contributo sostitutivo AVS concesso ai funzionari che vanno in pensione prima di beneficiare della rendita del I pilastro?

a. Se sì, a quali esatte condizioni?

b. Il contributo sostitutivo è stato riconosciuto ai consiglieri partenti a prescindere dalla loro età e/o dagli anni di permanenza?

c. In virtù di quale precisa base legale? Nel rispondere a questa domanda mi auguro che il CdS non abbia l’audacia di tirare in ballo l’art. 20 della legge onorari riguardanti le “disposizioni integrative”. Il rinvio al regolamento dell’Istituto di Previdenza riguarda infatti “i casi non previsti dalla presente legge” e sicuramente non “le prestazioni” da esse non previste. In altre parole il rinvio non consente certo di aggiungere a un regimenti di privilegi un ulteriore privilegio che non è minimamente contemplato nella legge onorari. Una simile interpretazione oltre ad essere chiaramente arbitraria, costituirebbe un abuso manifesto di diritto.

7. Quali meccanismi sono stati messi in atto per garantire il rispetto dell’art. 12 cpv. 1 della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963[1]?

8. Il CdS nella risposta alla mia interrogazione 10 marzo 2017 (Chiarezza sui vitalizi dei consiglieri di stato) ha indicato che nel 2016 sono stati 16 ex consiglieri di stato a beneficiare del vitalizio. Nel 2016 e nel 2015 quanti sono stati gli ex consiglieri di stato che non hanno avuto diritto, sulla base dell’articolo 12, a percepire il vitalizio e quanti che hanno percepito un vitalizio ridotto?

9. Si prega di descrivere compiutamente l’iter attraverso il quale informazioni rilevanti ai fini dell’art. 12 giungono o possono giungere all’autorità preposta alla gestione delle rendite.

10. Quali problemi sono sorti o possono sorgere riguardo alla raccolta e/o al trattamento giuridico di tali informazioni, specie nel caso di attività indipendente svolta mediante coinvolgimento (se del caso come azionista o socio) in persone giuridiche?

11. Come vengono analizzate e gestite tali situazioni?

12. Negli ultimi 30 anni, quanti sono stati i casi di non-corresponsione o successiva riduzione o perdita della rendita sulla base del citato articolo 12 della legge onorari? Si invita a descrivere brevemente la casistica.

13. Viene richiesto, al beneficiario di una rendita, di esibire periodicamente al Consiglio di Stato o a un’altra autorità le decisioni di tassazione e/o altri documenti che lo riguardano, al fine di garantire il rispetto dell’art. 12?

Se sì:

a. Chi si occupa di richiederlo, secondo quali modalità e con quale frequenza (semestrale, annuale, …)?

b. Di quali documenti esattamente viene richiesta la produzione?

c. Vi sono stati casi di mancato riscontro da parte degli interessati e, nell’affermativa, con quali conseguenze sulla corresponsione della rendita?

Se no:

d. Come giustifica il Consiglio di Stato tale omissione?

e. Chi è da ritenere politicamente / giuridicamente responsabile dell’assenza di tali controlli?

14. Negli ultimi 30 anni, il Controllo cantonale delle finanze, rispettivamente i servizi d’ispettorato che l’hanno preceduto, hanno svolto delle revisioni (ordinarie o speciali) o altri tipi di verifiche sulla concreta applicazione (in generale o riguardo a singoli casi) delle regole che definiscono il regime pensionistico dei Consiglieri di Stato e dei loro famigliari?

Se sì:

a. Sono stati riscontrati problemi o dubbi riguardo alla correttezza di determinate decisioni oppure all’interpretazione o all’applicazione di determinate norme? Se del caso, precisare la natura di tali problemi o dubbi.

b. In tal caso, come ha reagito il Consiglio di Stato alle segnalazioni del CCF o degli analoghi servizi che lo hanno preceduto?

c. Si chiede di produrre ogni eventuale rapporto, nota, memorandum, ecc. (anche interno/a) allestito/a dal CFF o dal citati servizi negli ultimi 30 anni, nonché eventuali risposte o prese di posizione del Consiglio di Stato, della Cassa pensione/Istituto di previdenza o di servizi dell’amministrazione, su questioni riguardanti le pensioni degli ex Consiglieri di Stato e dei loro famigliari;

Se no:

d. Per quale ragione il CdS non ha mai ritenuto di incaricare il CCF, o i preesistenti servizi di audit, di svolgere una revisione in questo delicato settore?

15. Se esistenti, si chiede di produrre eventuali pareri giuridici su aspetti riguardanti il tema delle pensioni degli ex Consiglieri di Stato e dei loro famigliari, allestiti dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato, da servizi dell’amministrazione cantonale o da periti esterni durante gli ultimi 30 anni.

16. La Commissione della gestione e delle finanze ha già attivato l’alta vigilanza su questo settore?

Se sì:

a. Quando, su quali problematiche, evidenziando quali criticità e ricevendo quali riscontri dal CdS?

b. Si chiede in tal caso di rendere accessibili tutti i documenti in possesso del CdS, ivi compresa la corrispondenza CGF/CdS.

17. Negli ultimi 30 anni, dove sono stati depositati gli incarti concernenti le pensioni degli ex Consiglieri di Stato e dei loro famigliari, e chi vi ha avuto accesso?

18. Attualmente dove si trovano gli incarti e chi vi ha accesso?

19. L’esperto esterno di cui all’art. 3 cpv. 1 del decreto legislativo del 23 febbraio 2015 ha potuto avere accesso agli incarti?

Se sì

a. Per la prima volta in veste di esperto esterno, o già precedentemente in altre funzioni (specificare quali)?

b. Se ha avuto accesso agli incarti, qual è stato il suo apprezzamento al riguardo?

c. Tale apprezzamento figura in un documento (lettera, e-mail, nota, ecc.) o in un verbale? (In tal caso si chiede di produrre il/i documento/i)

d. Se no, per quali motivi al perito non è stato concesso l’accesso agli incarti?

20. Qualora si verifichi un evento comportante la modifica o la soppressione di una rendita, chi deve attivarsi e allestire il relativo progetto di decisione?

21. La persona lo deve fare spontaneamente o su richiesta di qualcuno? Se del caso, si prega di precisare chi è quel qualcuno

[1] Art. 12 cpv 1 Il Consigliere di Stato pensionato che esercita un’attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il guadagno conseguito maggiorato delle prestazioni sociale (pensione AVS/AI) supera l’importo dell’onorario di un membro del Consiglio di Stato in carica.

 

* Interpellanza del 20 marzo 2018 del Deputato MPS Matteo Pronzini.