Nella seduta del 14 marzo scorso a seguito della risposta fornita dal vice presidente Zali alla mia interpellanza del 1 marzo 2018 Rimborspoli alcune domande al CdS, e considerato l’opacità che ha caratterizzato questa faccenda (opacità per altro evidenziata dal Procuratore Generale nel suo decreto d’abbandono del 14 febbraio 2018) ho ritenuto di chiedere al Governo delucidazioni su un ulteriore elemento. Nello specifico, ho chiesto conferma del fatto che lo stipendio del ex cancelliere (lic.iur Gianella) non abbia mai superato il massimo della classe salariale previsto dalla previgente legge stipendi del 1954, ovvero il massimo previsto dalla legge sugli onorari dei magistrati, corrispondente a sua volta alla remunerazione di un giudice del tribunale d’appello.
Nella sua risposta il presidente del Governo Manuele Bertoli ha mescolato le carte in tavola spiegandomi, con la sicumera a cui ci ha abituato, che “ i soldi della Regio Insubrica sono stati pagati da questa e non dal Cantone, quindi non vi è stato un superamento di quella classe”. Un’attività accessoria quella di segretario Regio Insubrica -vale la pena rammentarlo- apparentemente svolta in tempo di lavoro e avvalendosi di risorse dell’amministrazione cantonale.
In realtà, e ritengo essere stato sufficientemente chiaro al riguardo, la mia domanda si riferiva al salario base percepito da Gianella per la sua funzione di cancelliere dello stato, ad esclusione del compenso a lui corrisposto come segretario della Regio Insubrica, nonché dei noti e vergognosi forfait di 6’000, rispettivamente 3’600 franchi per spese professionali e telefono cellulare.
Con la presente interpellanza riformulo pertanto la mia domanda nel seguente modo:
1. il salario base corrisposto a Giampiero Gianella, ed ora ad Arnoldo Coduri, per la funzione di cancelliere dello stato ha mai superato il massimo previsto dall’articolo 3 cpv 1 della previgente legge stipendi del 5 novembre 1954, ovvero il “massimo previsto della legge onorari magistrati”?
A scanso di equivoci si rammenta che, in virtù dell’articolo 1 cpv 1 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 (nel suo tenore sino al 31 dicembre 2018), tale importo corrispondeva all’ “129% del massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39 esima classe d’organico, escluso l’aumento straordinario dell’art. 7 a” della legge stipendi del 1954. Questa soglia equivale, da ormai diversi anni, a fr. 214’908, importo per altro direttamente esplicitato nel nuovo tenore dell’articolo 1 cpv 1 della legge sugli onorari dei magistrati.
2. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, si chiede di esplicitare la norma di legge in forza della quale un superamento della citata soglia sarebbe stato concesso dal Consiglio di Stato, spiegando compiutamente i motivi per i quali i presupposti di tale norma sarebbero (stati) realizzati.
*Interpellanza del Deputato MPS Matteo Pronzini del 29 marzo 2018