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A         Riscatti

Nel messaggio 7182 il Consiglio di Stato così si esprime in merito al riscatto della previdenza dei Consiglieri di Stato:

Art. 12 – Riscatto

Si tratta di uno dei più importanti cambiamenti introdotti dalla revisione. Rispetto alla situazione attuale è eliminato – in caso di elezione in Consiglio di Stato – il computo differenziato degli anni di riscatto e degli anni acquisiti, in caso di attività svolta nella Magistratura e nell’Amministrazione cantonale, rispetto all’attività svolta fuori dall’Amministrazione cantonale.

Questa proposta cancella anche un’incongruenza intrinseca della norma attuale, rappresentata dall’allineamento degli anni di riscatto agli anni di servizio, sovrapponendo così aspetti previdenziali e contrattuali. La proposta parifica quindi gli anni di durata in carica con gli anni di riscatto per tutti i Consiglieri di Stato, dando ai due elementi il loro effettivo valore ed eliminando le disparità oggi esistenti. Nel nuovo sistema, gli anni di riscatto si aggiungono a quelli svolti nella funzione di Consigliere di Stato e contribuiscono così a comporre gli anni di carica determinanti nei calcoli di applicazione della legge.

Per rendere più equilibrato il sistema, la proposta è di introdurre un limite massimo di riscatto corrispondente a 4 anni, pari alla durata di una Legislatura. Eventuali eccedenze della prestazione di libero passaggio proveniente dall’ICPT o da altre istituzioni di previdenza – a scelta del Consigliere di Stato saranno depositate su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro o su una forma previdenziale equivalente. A tale proposito va ricordato che il Consigliere di Stato che intende procedere a un riscatto deve fare in modo che il pagamento o il trasferimento avvenga entro 6 mesi dalla data della sua prima elezione.

Quale ulteriore elemento di parificazione, è inoltre introdotta la definizione della somma di riscatto annua, che corrisponde a una percentuale del contributo personale per un anno di contribuzione e non è quindi più basata come oggi su tabelle attuariali (le tabelle EVK 2000 utilizzate dall’IPCT fino al 31 dicembre 2012, riservata la norma transitoria della rispettiva legge).

Proposta d’articolo

1Il Consigliere di Stato può riscattare anni per migliorare le prestazioni di vecchiaia, d’invalidità, dimissioni e mancata conferma, ritenuto un riscatto massimo di 4 anni effettivi.

2Gli anni riscattati vanno ad aggiungersi a quelli effettivi di carica e costituiscono gli anni computabili determinanti ai fini dell’applicazione della presente legge.

3La somma di riscatto annua corrisponde al 200% del contributo annuo previsto dall’art. 11 cpv. 2.

4La somma di riscatto deve essere trasferita o versata entro 6 mesi dalla data della prima elezione e, riservati i limiti del cpv. 1, può essere:

–     una prestazione di libero passaggio trasferita dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino o da un’altra Istituzione di previdenza;

–     la quota parte della prestazione di libero passaggio trasferita dall’ex coniuge nell’ambito della procedura di divorzio;

–     il riscatto volontario versato dal Consigliere di Stato, ritenuto che non sia disponibile una prestazione di libero passaggio, quale prestazione di entrata. In tal caso è possibile versare unicamente l’importo corrispondente alla differenza fra la prestazione di entrata e la somma massima necessaria per il riscatto nei limiti stabiliti dal cpv. 1.

5Un’eventuale eccedenza della prestazione di libero passaggio proveniente dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino o da altra istituzione di previdenza, è trasferita su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza vincolato secondo pilastro o su una forma previdenziale equivalente.

Alla lettura di quanto indicato, e a prescindere dall’adeguatezza o meno delle proposte formulate per il futuro dal Consiglio di Stato, le domande che ci si può porre sono le seguenti:

  1. fino ad oggi, come si è proceduto per gli anni di riscatto?
  2. A quanto sono stati “venduti”?
  3. Quanti consiglieri di Stato ne hanno fatto uso e ognuno di loro per  quanti anni?
  4. L’acquisto da parte dei singoli Consiglieri di Stato è avvenuto all’entrata in carica o verso la fine della presenza nell’Esecutivo?
  5. Chi ha stabilito il prezzo e su quali basi?
  6. Era assimilabile a quello di un “prezzo medio” applicato dagli istituti di previdenza che soggiacciono alla LPP per delle prestazioni simili (anni e ammontare delle rendite)?

B         Vi sono Consiglieri di Stato che si sono fatti finanziare dalla collettività la propria abitazione?

Sempre nel messaggio 7182 possiamo leggere che la prevista proposta di legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato prevede come punto saliente il “disciplinamento delle casistiche sinora regolate secondo disposizioni integrative (prelievi per il finanziamento dell’abitazione primaria, nell’ambito di una procedura di divorzio,  ecc)”.

Da tale affermazione si può dedurre che vi sarebbero situazioni di Consiglieri di Stato che hanno beneficiato di finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione primaria.

Se così fosse,  è importante che la popolazione del Canton Ticino sappia esattamente quanti casi vi sono stati e come è avvenuto questo finanziamento e sulla base di quali disposizioni di legge sia stato reso possibile questo tipo di finanziamento a fondo perso.

Come giustamente indicato nel messaggio 7182 il finanziamento dell’abitazione primaria avviene attingendo dall’indennità di previdenza (o avere di vecchiaia). Tale indennità di previdenza è costituita dai contributi versati. Fino al 2015 non vi era nessun contributo versato. Né dai Consiglieri di Stato né dal Cantone. Le rendite erano e sono pagate dall’esercizio corrente e messe a carico del DFE. Dunque, ci si può chiedere che cosa viene esattamente ritirato in questi casi se ve ne sono stati, ?

Situazione un poco diversa per i Consiglieri di Stato che prima dell’elezione erano alle dipendenze dell’amministrazione pubblica. La loro prestazione di libero passaggio viene incassata dallo Stato. In contropartita i Consiglieri di Stato precedentemente alle dipendenze dello Stato si vedono conteggiati, per la pensione, gli anni fatti al servizio dello Stato. In questi casi specifici che cosa succede?

Sarebbe davvero scioccante dover apprendere, ad esempio, che un ex Consigliere di Stato precedentemente attivo nell’amministrazione pubblica abbia potuto riprendersi, per il finanziamento della propria abitazione, parte dell’avere previdenziale che la legge l’aveva costretto ad apportare in cambio del riconoscimento,  ai fini del calcolo della rendita, degli anni trascorsi al servizio dello Stato come funzionario o magistrato. E ancora più sconcertante sarebbe apprendere che ciò possa essere avvenuto senza comportare per l’interessato, alcuna diminuzione della rendita pensionistica.

  1. Vi sono Consiglieri di Stato che hanno beneficiato di finanziamenti per l’acquisto della propria abitazione primaria? Se sì, quando e quanto hanno ricevuto (si chiede una risposta distinta per ogni singolo caso)?
  2. Quale è stata la base legale che ha permesso tali versamenti?
  3. Quale autorità ha autorizzato i versamenti e quando?
  4. I singoli Consiglieri di Stato che hanno beneficiato di questi finanziamenti hanno apportato, allo Stato, una prestazione di libero passaggio?
  5. I singoli Consiglieri di Stato che hanno beneficiato di questi finanziamenti hanno avuto una diminuzione della rendita pensionistica?

* Interpellanza al CdS del Deputato MPS Matteo Pronzini del 25 aprile 2018