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Egregio Procuratore Generale,

lo scorso 25 aprile 2018 le ho trasmesso copia della domanda di risarcimento/restituzione da me inoltrata al Gran Consiglio in relazione ai vitalizi ed altri privilegi “pensionistici” dei Consiglieri di Stato.

Nel frattempo vi sono stati alcuni sviluppi che rafforzano la mia convinzione che possano essere mossi anche eventuali addebiti di natura penale.

Al centro, come per la tematica riguardante i rimborsi spese diritti di carica, su cui negli scorsi mesi lei ha avuto modo di esprimersi con due decreti d’abbandono, vi è il fatto che i Consiglieri di Stato decidono su tematiche pecuniarie che li riguardano direttamente e personalmente, abusando della loro posizione.

Inoltre, nel caso di specie, non risultano affatto chiare le dinamiche che hanno condotto i membri del Consiglio di Stato ad adottare tali decisioni, così come non è dato sapere il grado di coinvolgimento – nel corso degli anni- di eventuali terze persone.

Supplemento sostitutivo AVS/AI

Per decisione dello stesso Consiglio di Stato (!) ogni ex Consigliere di Stato riceve, dal momento della sua uscita dall’Esecutivo fino al percepimento della rendita AVS ordinaria (65 o 64 anni), una rendita annua di fr. 22’560 (supplemento sostitutivo AVS/AI).

Rendita che però, per i membri del Governo uscenti, non trova nessuna base legale, né nella Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963, né nel Regolamento di previdenza dell’IPCT (precedentemente nella Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato).

Va anzitutto rilevato che, nella legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, semplicemente non vi è nessun riferimento a tale rendita.

Anche ammesso e non concesso che per i Consiglieri di Stato possano valere le disposizioni contenute nel Regolamento di previdenza dell’IPCT (precedentemente nella Legge sulla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato)[1] nessuno degli ex Consiglieri di Stato, nel corso degli ultimi 20 anni, adempiva (ed adempie) i presupposti minimi per avere diritto a una rendita annua di 22’560 franchi quale supplemento sostitutivo AVS.

Infatti, il Regolamento di previdenza dell’IPCT (così come faceva la precedente legge) condiziona il diritto al supplemento sostitutivo al raggiungimento dei 58 anni d’età. Inoltre, per poter beneficiare della rendita piena (22’560 franchi annui), bisogna aver accumulato 35 anni di servizio presso l’Amministrazione cantonale.

Negli ultimi 20 anni nessuno degli ex Consiglieri di Stato ha adempiuto alcuno di questi due criteri, peraltro cumulativi. Pertanto, tutto quanto da loro incassato quale supplemento sostitutivo AVS/AI è da ritenersi indebitamente percepito, poiché versato senza la necessaria base legale; in parole povere, è da considerarsi palesemente illegale. L’ammontare complessivo, dal 1998 ad oggi, ammonta a fr. 2’060’328.

Riscatto degli anni di contribuzione

In base all’attuale Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963, un Consigliere di Stato può riscattare anni di contribuzione così da migliorare il proprio vitalizio al momento dell’uscita dall’Esecutivo cantonale.

Nel corso degli ultimi anni sono stati almeno 3 i Consiglieri di Stato che hanno esercitato tale facoltà, riscattando 4-5 anni a testa.

Ad una mia precisa domanda sul costo di un anno di riscatto, il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali ha risposto che il calcolo della somma da versare per il riscatto di anni di contribuzione mancanti avviene come per il personale assoggettato all’ICPT: ovvero, quindi sulla base di tabelle attuariali (EVK 2000), le quali sono calibrate su un’età di pensionamento media di 62 anni, e applicando il quoziente di 1/40 (essendo 40 il numero di anni contributivi necessari al conseguimento della rendita massima del 60% per i dipendenti dello Stato ancora soggetti al sistema del primato delle prestazioni). Secondo indiscrezioni giornalistiche, ciò corrisponderebbe, per i Consiglieri di Stato, a circa 50’000 franchi per un anno di riscatto.

Sappiamo però che un Consigliere di Stato beneficia, in media, del vitalizio già a 52 anni, e che per raggiungere il massimo della rendita gli bastano 15 anni di presenza nell’Esecutivo. Dunque, al fine di definire un prezzo corretto di un anno di riscatto, occorre calibrare le tabelle attuariali (EVK 2000) e il quoziente sulla base di questi dati – vitalizio a 52 anni e soli 15 anni di contribuzione – per un salario di 244’000 franchi (remunerazione attuale di un Consigliere di Stato – la quale corrisponde direttamente all’onorario assicurato, dal momento che, per il calcolo del vitalizio, non viene sotratta dal reddito lordo la cosiddetta deduzione di coordinamento AVS-AI. Il risultato di tale calcolo è di almeno 160’000 franchi quale prezzo corretto per un anno di riscatto. Dunque, almeno 3 volte quanto viene oggi richiesto dal Consiglio di Stato ai suoi membri per il riscatto di un anno di contribuzione.

Tale calcolo è indirettamente confermato dalla documentazione allegata, proveniente da una fonte al di sopra di ogni sospetto.

Considerato che negli ultimi anni almeno 3 Consiglieri di Stato hanno riscattato 4 anni di contribuzioni a testa, abbiamo un danno per lo Stato di almeno 1’320’000 franchi.

Finanziamenti a fondo perso dell’abitazione dei Consiglieri di Stato

L’articolo 16 della Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963, dal titolo: “Membri dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino”, stabilisce che

1) Se alla carica di Consigliere di Stato viene eletto un affiliato all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, lo stesso trasferisce allo Stato la somma delle tasse e dei contributi ricevuti, senza interessi.

2) In contropartita gli anni prestati come dipendente dell’amministrazione statale saranno computati per determinare la pensione di diritto come quelli prestati in qualità di Consigliere di Stato.

3) La somma delle rendite non può tuttavia superare i massimi previsti dalla presente legge, tanto per il consigliere pensionato quanto per i superstiti.

Questo articolo di legge sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che la somma delle tasse e contributi ricevuti, senza interessi, viene trasferita dall’Istituto di previdenza del Canton Ticino allo Stato. Dunque lo Stato incamera l’avere di vecchiaia e, in cambio, garantisce al Consigliere di Stato che gli anni di contribuzione accumulati prima dell’assunzione della carica siano tenuti in considerazione per la determinazione del vitalizio all’uscita dal gremio governativo. Un enorme privilegio, potendo egli così beneficiare in caso di partenza (immediatamente ed a qualsiasi età) del vitalizio comprensivo degli anni di servizio svolti presso l’amministrazione pubblica. Si rammenta che la legge del 1963 prevede un massimo della rendita dopo 15 anni ( equivale al 60% dell’onorario di Consigliere di Stato), secondo la logica del primato delle prestazioni.

Dalle notizie riportate dal Corriere del Ticino lo scorso 9 maggio 2018, risulta che l’attuale Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali abbia ricevuto, dallo Stato, 700’000 franchi per l’acquisto della casa primaria.

Lo scorso 8 maggio Claudio Zali, rispondendo ad una mia domanda sul tema specifico, ha affermato che la base legale che permetterebbe tale versamento è da ricercare nella Legge federale sulla previdenza professionale (capitolo 4, sezione 2, artt. 30 a e segg). L’utilizzo della prestazione di libero passaggio comporterebbe una riduzione del periodo complessivo determinante per il calcolo delle future prestazioni. L’impatto di questa riduzione sulle prestazioni potrà essere determinato unicamente al verificarsi dell’evento assicurato sulla base delle norme in vigore in quel momento.

Affermazioni false e fuorvianti.

In primo luogo, bisogna ricordare che i Consiglieri di Stato non sono assoggettati alla Legge sulla previdenza professionale. A più riprese la maggioranza del Gran Consiglio, nel corso degli ultimi decenni, ha ribadito che i membri del Consiglio di Stato non sono da assoggettare alla previdenza professionale. Nemmeno la decisione presa dal Gran Consiglio a febbraio 2015 ha, a tutt’oggi, modificato tale situazione, né nella sostanza, né nella forma. Prova ne sia che il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 7182 del 20 aprile 2016, esclude un assoggettamento dei suoi membri alla previdenza professionale. L’unica novità adottata dal Gran Consiglio a febbraio 2015 è il versamento, da parte dei Consiglieri di Stato, di un contributo del 9%; decisione peraltro contestata proprio dal Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali tramite una petizione al Tribunale cantonale amministrativo.

In secondo luogo, come indicato in precedenza, la Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963 prevede che l’avere di vecchiaia di un Consigliere di Stato precedentemente alle dipendenze dall’amministrazione venga incamerato dallo Stato; in contropartita lo Stato, nella determinazione del futuro vitalizio (indipendente dall’età anagrafica), terrà in considerazione gli anni svolti presso l’amministrazione. Richiedere un versamento per l’abitazione primaria significa pertanto chiedere di utilizzare una seconda volta un determinato importo che ha già dato diritto ad un importante privilegio, addirittura con effetto immediato. Detto in altro modo, è come utilizzare due volte una carta giornaliera valida per un solo giorno.

In terzo luogo, nelle disposizioni legali in materia di prelievo per l’abitazione primaria (legge sulla previdenza professionale, art. 30 c, cpv 4, ed articolo 50 RIPCT) viene chiaramente indicato che un prelievo (per l’abitazione primaria) comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza (rendite d’invalidità e pensionistiche).

Una cosa è innegabile: i Ministri precedentemente attivi presso l’amministrazione cantonale o nella magistratura, una volta assunta la carica di Consigliere di Stato e operato- come richiesto dalla legge – il trasferimento allo Stato del loro avere di vecchiaia, non sottostanno più alla legislazione sulla previdenza professionale. Pertanto, ad essi non risultano più applicabili le disposizioni della legge sulla previdenza professionale.

Pertanto, ad essi non risultano più applicabili le disposizioni della legge sulla previdenza professionale, bensì l regole peculiari che configurano il regime dl vitalizio istituito dalla legge cantonale del 1963, con i privilegi che esso comporta.

I rilievi – peraltro volutamente astratti- svolti da Claudio Zali davanti al Parlamento appaiono, in verità come una chiara e lampante arrampicata sui vetri; un tentativo, insomma di giustificare con supponenza l’ingiustificabile: l’incasso senza nessuna base legale, e senza alcuna conseguenza negativa sul futuro vitalizio, di 700’000 franchi per il finanziamento dell’abitazione primaria.

Alla luce di questi elementi, rinnovo l’invito a voler verificare se il comportamento assunto dai Consiglieri ed ex Consiglieri di Stato in relazione ai propri vitalizi ed altri privilegi pensionistici abbia o meno rilevanza penale.

Con i miei più cordiali saluti.

Matteo Pronzini

[1] L’art. 20 della legge sull’onorario rimanda tuttavia al regolamento di previdenza dell’IPCT per « i casi non previsti dalla presente legge », e quindi certamente non per le rendite o altre prestazioni da essa non previste. A mio giudizio, questo punto costituisce un’ovvietà, immediatamente riconoscibile da qualsiasi persona che possieda anche solo qualche minima nozione di diritto. E’ semplicemente sconcertante che il Consiglio di Stato, del resto per bocca del suo attuale Presidente che ha ricoperto per lungo tempo la carica di giudice presso la massima istanza giudiziaria di questo Cantone, osi tirare in ballo il citato disposto per tentare giustificare la corresponsione di prestazioni che esulano completamente dalla logica del regime di vitalizi sancito nella legge del 1963 e che non possono di certo, se non in palese mala fede, essere equiparati a dei « casi non previsti » da detta legge !