Tempo di lettura: 4 minuti

Nel corso delle ultime due sessioni parlamentari ( 9 aprile e 8 maggio 2018) il Consiglio di Stato, rispondendo a due mie interpellanze sul tema della previdenza dei Consiglieri di Stato ha affermato che:

· i membri dell’Esecutivo cantonale sottostanno alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982;

· le modalità di calcolo dei riscatti degli anni (art. 16 cpv. 2 della legge sugli onorari e previdenze) sono calcolate sulla base delle disposizioni valide per il personale dell’amministrazione cantonale (IPCT);

· il diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI è dato dall’articolo 8 IPCT e art. 45 cpv. 2 del relativo regolamento.

Si tratta di affermazioni false che contraddicono numerose affermazioni fatte dallo stesso Consiglio di Stato su questo tema. Da sempre il Consiglio di Stato ha sostenuto la tesi che i suoi membri non sottostanno alle disposizioni cantonali e federali in materia di previdenza professionale. Mi limito a citare alcune dichiarazioni, del passato recente, messe nero su bianco dall’Esecutivo:

“il regime previdenziale dei Consiglieri di Stato costituisce un’evidente integrazione dell’onorario; La cassa pensione dei dipendenti dello Stato è concepita per garantire ai suoi assoggettati una determinata pensione massima dopo almeno 30 anni di contribuzione (oggi 40); questo sistema non può essere applicato ai Consiglieri di Stato”.[1]

“I dati raccolti confermano che dal profilo previdenziale la cessazione della carica avviene ben prima dei normali limiti di pensionamento (58 anni, 60 anni, 65 anni). Di conseguenza applicando le disposizioni della Legge federale e quelle dell’Istituto di previdenza del Canton Ticino, a fine carica nessuno dei Consiglieri di Stato avrebbe diritto a una prestazioni pensionistica, ma unicamente alla copertura dei rischi di invalidità e decesso e alla prestazione di libero passaggio.”[2]

“Viste le peculiarità della funzione e la designazione tramite elezione popolare, ciò risulta difficilmente conciliabile con la carica istituzionale (essere trattato come un dipendente dello Stato). Un assoggettamento alle norme che regolano il contratto di lavoro del dipendente pubblico è ammissibile solo per determinate e puntuali casistiche, definite a priori.” [3]

Fatta questa doverosa premessa non foss’altro per ribadire, ancora una volta, che non sono disposto ad accogliere senza batter ciglio (come mi pare invece faccia il resto del Parlamento) le menzogne, le imprecisioni e le poco credibili giustificazioni con le quali il Consiglio di Stato cerca di uscire da una situazione di colpevole e imbarazzante illegalità, carica di conseguenze politiche delle quali tutti comprendono, seppur silenti, la portata.

Sono convinto che i riferimenti alle disposizioni della cassa pensione dei dipendenti del Cantone non siano assolutamente pertinenti. Inutilmente e un po’ goffamente il governo continua a riferirsi all’art. 20 della Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato: “Per i casi non previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino”.

Si tratta appunto di “casi” e non di altre “prestazioni”. Qualsiasi giurista alle prime armi potrebbe facilmente contestare l’interpretazione del Consiglio di Stato.

Restiamo quindi convinti che le prestazioni qui in discussione non abbiano alcuna base legale. Tuttavia, ammettendo per ipotesi, che il ragionamento del governo fosse ammissibile, emergono fortissime contraddizioni che suscitano domande che qui pongo:

1. L’articolo 45, cpv 2 Regolamento IPCT prevede che il supplemento sostitutivo sia versato a chi beneficia del pensionamento anticipato o per vecchiaia. L’articolo 29 cpv 2 stabilisce che il pensionamento anticipato possa avvenire al più presto a 58 anni (vecchiaia 60 anni). Tale disposizione cantonale riprende la legislazione federale (OPP 2) capitolo 1, sezione 6, articolo 1i.

Sulla base di quale disposizione del Regolamento IPCT agli ex-Consiglieri di Stato viene versata, anche prima dei 58 anni, 22’560 franchi annui quale supplemento sostitutivo?

2. L’articolo 45, cpv 3 Regolamento IPCT prevede una riduzione del supplemento sostitutivo se gli anni di servizio siano inferiori a 35. Nessuno degli ex Consiglieri di Stato che incassano o hanno incassato nel corso degli ultimi 20 anni la somma di 22’560 franchi annui ha maturato 35 anni di anzianità (anche considerando i casi di coloro che possono beneficiare di anni di servizio nell’amministrazione pubblica o che hanno riscatto anni di servizio). In media gli anni di anzianità sono 12.

Sulla base di quale disposizione del Regolamento IPCT si è deciso di non procedere ad una riduzione del supplemento sostitutivo AVS/AI incassato dagli ex Consiglieri di Stato?

3. Il settimanale il Caffè, nella sua edizione dello scorso 13 maggio 2018, rivela che almeno 2 su 5 degli attuali Consiglieri di Stato hanno riscattato degli anni ad un prezzo di circa 50’000 franchi per annui. Come indicato dal Consiglio di Stato nella sua risposta il calcolo della somma per il riscatto di anni di contribuzione mancanti presso l’IPCT avviene sulla base di tabelle attuariali (EVK 2000) calibrati su un’età di pensionamento media a 62 anni e applicando il quoziente di 1/40 (essendo 40 il numero di anni contributivi necessari al conseguimento della rendita massima del 60%). Contrariamente a tutti gli altri dipendenti dell’amministrazione cantonale un Consigliere di Stato, in media, beneficia del vitalizio già a 52 anni e dopo solo 15 anni di presenza nell’esecutivo (fino al 2015 senza pagare un centesimo). Se calibriamo le tabelle attuariali (EVK 2000) e il quoziente sulla base di questi dati -vitalizio a 52 anni e soli 15 anni di contribuzione – per un salario di 244’000 (remunerazione di un Consigliere di Stato) il costo di un anno di riscatto dovrebbe ammontare ad almeno 160’000 franchi per ogni anno riscattato.

Come giustifica il Consiglio di Stato un prezzo “stracciato” di circa 50’000 franchi per ogni anno riscattato?

4. Il Corriere del Ticino, nella sua edizione dello scorso 9 maggio 2018, per il tramite del suo direttore Fabio Pontiggia ha affermato che il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali ha “incassato” 700’000 franchi per l’acquisto della casa primaria”. In base all’articolo 50 RIPCT, in caso di un prelievo anticipato per la promozione della propria abitazione primaria, accanto ad una riduzione della futura rendita pensionistica vi è anche una riduzione delle prestazioni per invalidità e decesso. Tali riduzioni entrano in vigore contemporaneamente al prelievo. Tale disposizione è confermata dalla legislazione federale che all’articolo 30 c, cpv 4 della LPP testualmente dice: “Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. ”

Percentualmente a quanto ammontano le riduzioni della prestazioni pensionistiche, di invalidità e decesso del Presidente del Consiglio di Stato? E sulla base di quali articoli di legge, regolamenti o disposizioni interne sono state calcolate?

*Interrogazione al Consiglio di Stato del18 maggio 2018 del Deputato MpS Matteo Pronzini.

[1] Pagina 2 del messaggio 7182

[2] Pagina 4 del messaggio 7182

[3] Pagina 5 del messaggio 7182