Come pomposamente annunciato a mezzo di un comunicato stampa, nella sua seduta di ieri 3 agosto il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle istituzioni, avrebbe “rafforzato la magistratura penale” decidendo, tra l’altro, la designazione dell’avv. Manuela Frequin Taminelli quale giudice presso il Tribunale penale cantonale (TPC) e l’avv. Curzio Guscetti quale Giudice dei provvedimenti coercitivi; entrambe le designazioni, effettive a far tempo dal prossimo 1° settembre, sarebbero avvenute ai sensi dell’art. 24 della legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG) del 10 maggio 2006.
Orbene, come in altri ambiti, sembra che il Consiglio di Stato abbia dato prova di rimarchevole disinvoltura e creatività nell’interpretazione dei disposti di legge adottati dal Parlamento, proseguendo così – anzi rafforzando ed estendendo… – un trend che, a mente del sottoscritto, s’iscrive purtroppo nell’ambito di una deleteria prova di forza tra poteri istituzionali.
Sulla designazione dell’avv. Manuela Frequin Taminelli quale giudice presso il Tribunale penale cantonale
Dai rilievi – a dire il vero parecchio ermetici – svolti nel comunicato, si evince che la designazione in parola sarebbe motivata dall’evoluzione dell’importante attività del TPC, fattore che avrebbe “reso necessario l’intervento del Governo”, il quale sarebbe peraltro intenzionato a varare prossimamente un messaggio per proporre al Parlamento un aumento dell’organico del TPC mediante la creazione di un posto di giudice supplementare.
A prescindere dalla fondatezza delle valutazioni riguardanti l’attuale carico di lavoro del TPC, è impossibile non accorgersi che le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato a sostegno della designazione dell’avv. Frequin Taminelli sono in netto contrasto con l’art. 24 LOG, la cui nota marginale recita “Supplenze durevoli” e il cui tenore è il seguente:
“In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l’ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell’impedimento”. In proposito colpisce particolarmente il fatto che assai astutamente il Governo, nel menzionare il citato disposto della LOG quale supposta base legale per la designazione in questione, abbia evitato ogni e qualsiasi riferimento al concetto di “supplenza”, che in realtà sta alla base dell’art. 24 LOG.
Da ciò il sottoscritto deduce che l’avv. Frequin Taminelli non sarebbe chiamata a “supplire” alcun magistrato ordinario in seno al TPC ma fungerebbe, in qualche modo, da “giudice a tempo pieno soprannumerario”.
Al Consiglio di Stato si chiede pertanto di rispondere alle seguenti domande:
1. Esiste attualmente un seggio vacante in seno al TPC? Se sì, trattasi del seggio precedentemente occupato da quale giudice?
2. Esiste, in capo a un giudice ordinario attualmente operante in seno al TPC, un “impedimento di carattere durevole” all’esercizio della funzione? Se fosse il caso, si prega di indicare chi è il giudice in questione e – naturalmente nel dovuto rispetto della privacy – la natura e la durata prevedibile dell’impedimento.
3. Come giustifica il Consiglio di Stato l’avvenuta designazione dell’avv. Frequin Taminelli, alla luce dei presupposti di cui all’art. 24 LOG? Si prega di indicare sulla scorta di quale/quali metodi ermeneutici giuridicamente riconosciuti il disposto in parola è stato interpretato dal Consiglio di Stato.
4. Prima di procedere alla designazione dell’avv. Frequin Taminelli, il Consiglio di Stato ha interpellato un organo del Gran Consiglio (Ufficio presidenziale, Commissione della legislazione, altro) circa l’eventualità di un aumento dell’organico del TPC?
a. Se sì, quando, secondo quali modalità e qual è stato il responso?
b. Se no, come giustifica il Consiglio di Stato di aver così creato una situazione di fatto che anticipa una possibile – ma tutt’altro che certa – decisione del Gran Consiglio in materia?
c. Se no, come giustifica il Consiglio di Stato di non aver interpellato il Gran Consiglio, ritenuto come la designazione, de facto, dell’avv. Frequin Taminelli quale “giudice a tempo pieno soprannumerario” abbia per effetto di ridurre di un’unità l’organico dei giudici supplenti ex art. 42 LOG, al cui rinnovo ha proceduto di recente il Parlamento?
d. Come giustifica il Consiglio di Stato il “vantaggio comparativo” che questa designazione potrebbe offrire all’interessata nell’ambito di un eventuale concorso, qualora il Gran Consiglio decidesse di potenziare l’organico del TPC?
Sulla designazione dell’avv. Curzio Guscetti quale giudice dei provvedimenti coercitivi
Ritenuto che l’attuale titolare della funzione, avv. Claudia Solcà, assumerà la carica di giudice presso il Tribunale penale federale solamente a partire dal 1° gennaio 2019, si chiede al Consiglio di Stato di rispondere alle seguenti domande:
5. Per quali motivi la Giudice Solcà non potrà onorare sino al 31 dicembre 2018 – data alla quale prenderanno effetto le sue dimissioni – l’alta carica di Giudice dei provvedimenti coercitivi cui è stata eletta dal Gran Consiglio? Si prega di precisare – naturalmente nel dovuto rispetto della privacy – la natura di eventuali impedimenti.
6. Intervistato in proposito, su Rete 1, nel pomeriggio del 3 agosto, il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha fatto allusione a vacanze/giorni di congedo ipoteticamente non goduti dalla Giudice Solcà. Si chiede al riguardo:
a) di quanti giorni di vacanze beneficiano annualmente i magistrati dell’ordine giudiziario e i Consiglieri di Stato (si prega di indicare con esattezza il numero di giorni lavorativi – e non genericamente il numero di settimane – nonché la/le base/i legale/i di riferimento, citando precisamente gli articoli applicabili);
b) la norma secondo la quale le vacanze non godute scadono – senza alcuna possibile eccezione – al 31 agosto dell’anno successivo è applicabile ai magistrati dell’ordine giudiziario e/o ai Consiglieri di Stato? Se sì, per quali motivi e in forza di quali considerazioni giuridiche? Se no, per quali motivi e in forza di quali considerazioni giuridiche?
c) sulle questioni di cui ai punti a. e b., sono stati allestiti o richiesti pareri giuridici internamente all’Amministrazione cantonale o da parte di periti esterni? Se sì, pregasi di rendere accessibili tali pareri. Se no, il Consiglio di Stato è invitato a commissionarli al più presto al fine di chiarire la situazione;
d) nel caso in esame, è esatto che la Giudice Solcà avrebbe accumulato 4 mesi di vacanze non godute, coprendo così l’intero periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2018? Parte di tali vacanze non sarebbero comunque scadute? Nel caso in cui non si trattasse interamente di vacanze non godute ma anche di altri tipi di ricuperi, si prega di indicare con esattezza, precisione e compiutezza, la natura di tali ricuperi e le basi legali (articoli precisi) di riferimento;
e) la situazione della giudice Solcà riguardo a vacanze e congedi non goduti è stata esaminata alla luce di eventuali precedenti (penso, in particolare, alle discussioni sorte, a suo tempo, riguardo alle vacanze arretrate dell’ex Procuratrice pubblica Natalia Ferrara; v. ad es. l’articolo apparso su LiberaTV il 5.10.2014)? Se sì, con quale esito, evidenziando quali analogie ed eventualmente quali differenze? Se no, per quali motivi siffatto esame non sarebbe stato condotto?
7. Prima di procedere alla designazione dell’avv. Curzio Guscetti, il Consiglio di Stato ha informato il Gran Consiglio:
a. del fatto che la Giudice Solcà sarebbe intenzionata a terminare la sua attività effettiva quale giudice dei provvedimenti coercitivi in data anteriore al 31 dicembre 2018?
b. dei motivi di tale cessazione anticipata delle funzioni inerenti alla carica?
c. dell’intenzione di procedere a una designazione ex art. 24 LOG?
d. Se sì (e con riferimento ai punti a., b. e c.), quando, secondo quali modalità e qual è stato il responso?
e. Se no, come giustifica il Consiglio di Stato di aver in tal modo scavalcato le prerogative del Gran Consiglio quale autorità di elezione dei magistrati e quale organo al quale compete, per Costituzione, l’alta vigilanza sulla magistratura?
*Interpellanza del Deputato MPS Matteo Pronzini del 4 agosto 2018.