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Cari colleghi, care colleghe,

tutto è bene quel che finisce bene? No direi. Non almeno per quel che riguarda la vicenda dell’indennità forfettaria dell’ex-cancelliere. Un vicenda che ha messo in rilievo pasticci, omissioni, ignoranza delle più elementari procedure. Una vicenda che ha messo in rilievo parecchie debolezze nei meccanismi procedurali e decisioni che permettono poi quell’ampio margine di apprezzamento che, a me pare, non dovrebbe essere tale.

E che, significativa l’ultima nota “ritrovata” sulla vicenda, mette in luce quella insana procedura per la quale il governo decide di fatto delle proprie indennità e delle proprie pensioni. E si permette anche di commentare, aggiungere, interpretare decisioni che non è che se abbia preso o meno.

Naturalmente, mi si dirà, vi è la decisione del Procuratore che con il suo non luogo a procedere ha, in un certo senso, messo fine (almeno da un certo punto di vista) alla questione.

Ma ritengo che gli interrogativi aperti siano parecchi. È per questa ragione che mi sono dato la pena di riassumere qui sotto tutti gli elementi che sono emersi in questa vicenda. Leggendoli con un certo distacco, come ho cercato di fare io, vedrete che gli interrogativi aperti sono ancora molti.

Un cordiale saluto

Matteo Pronzini

1. Lunedì 17 maggio 1999 il Consiglio di Stato adotta una nota a protocollo (NAP), la 28/99 con la quale per CdS e cancelliere si decide di concedere delle indennità forfettarie. Tale NAP è interna e non pubblica.

2. Il 3 settembre 1999 il settimanale AREA, allora diretto Daniele Fontana attuale collaboratore personale di Manuele Bertoli, pubblica la notizia. Non fornisce però le cifre.

3. Il 15 settembre 1999 Raoul Ghisletta inoltra un’interrogazione al CdS (97.99) con la quale chiede chiarezza su questi rimborsi spese.

4. Il 4 ottobre 1999 il CdS, a firma M. Borradori e del cancelliere Gianella, risponde indicando, tra le altre cose, che tali rimborsi corrispondono a 15’000 franchi annui per i ministri e 6’000 franchi annui per il cancelliere. Alla risposta non è però allegata la NAP, né alcun altro documento.

5. Non soddisfatti della risposta (“con la sua risposta del 4 ottobre 1999 il Governo ha disatteso le regole del gioco, scegliendo di rispondere in modo lacunoso, rispettivamente di non rispondere del tutto all’interrogazione del Gruppo socialista”) il compianto Bill Arigoni e Raoul Ghisletta inoltrano una pretesa di risarcimento. Nella stessa viene chiesto il risarcimento, tra le altre cose, di “FR. 6’000 di rimborso forfettario spese di trasferta per il Cancelliere” pagina 1566 verbali 2000

6. La pretesa di risarcimento è demandata dal Gran Consiglio alla Commissione della Gestione. In data 17 aprile 2000 il CdS trasmette alla commissione la documentazione tra cui la NAP 28/99.

7. In data 20 aprile 2000 la commissione analizza il materiale e prende atto che, contrariamente a quanto affermato dal CdS in data 4 ottobre 1999 (rispondendo all’interrogazione 97.99) il forfait spettante al cancelliere non era di 6’000 franchi bensì 5’000 franchi annui. A questo proposito sarebbe interessante poter leggere i verbali della commissione della gestione per capire chi e con quale argomentazione giustificò l’errore contenuto nella risposta all’interrogazione.

8. Fatto sta che dal 20 aprile 2000 più nessuno, fino allo scorso 5 dicembre 2018, né il CdS, né la Gestione, né l’ufficio presidenziale del GC, ha affermato che il cancelliere avesse diritto a percepire o percepisse un’indennità forfettaria annuale di 6’000 franchi.

9. Il 17 maggio 2000 i due autori della pretesa di risarcimento, scrivendo alla CGF, indicavano: “abbiamo esaminato attentamente la documentazione trasmessa alla commissione della gestione dal Consiglio di stato in merito alla nostra pretesa di risarcimento…” “Per quanto riguarda la tutela degli interessi dello Stato riteniamo che la documentazione fornita sinora dal Governo non sia sufficiente a dimostrare che il passaggio dal sistema del rimborso delle spese effettive per operazioni e missioni d’ufficio fuori residenza e quello forfettario non abbia prodotto alcun danno allo Stato: le cifre fornite lasciano intravedere un danno per lo Stato da un minimo di fr. 4’000 a un massimo di fr. 15’000 per i consiglieri di stato, mentre nessuna indicazione è fornita per i 5’000 fr percepiti dal cancelliere come forfait.”

10. Il rapporto di minoranza del 10 giugno 2000 chiarisce ulteriormente e definitivamente che l’importo stabilito per il cancelliere è di 5’000 franchi: “di aver previsto nel medesimo regolamento un forfait per rimborso spese di fr. 6’000 (sic, in realtà fr. 5’000) annui per il cancelliere.” “Il fatto che i diritti del regolamento interno del 17.5.1999 siano estesi al Cancelliere dello Stato, con la variante che il forfait spese di rappresentanza è di 1/3 rispetto a quello del Consigliere di Stato (fr. 5’000) si tratta di diritti privi di base legale, oppure che contrastano con il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997”,

11. Anche il rapporto di maggioranza del 13 giugno 2000 indica chiaramente che per il cancelliere l’importo è di 5’000 franchi. Esso riporta addirittura in modo integrale la NAP 28/99 dove appunto per il cancelliere è fissato tale importo di 5’000 franchi.

12. Lo scorso 14 dicembre l’allora presidente del CdS Manuele Bertoli, rispondendo a delle mie domande sul rimborso, dopo essersi preso 24 ore per consultare la documentazione ed informarsi, affermava: “ Per il Cancelliere nel luglio 2016 (NAP 103/16), è stato deciso un rimborso forfettario appunto di 6 mila franchi”. Posizione confermata dall’allora Presidente del GC Walter Gianora: “Mentre nel 2016 è stata presa la decisione da parte del Governo in ordine al forfait di 6 mila franchi a favore del Cancelliere”. Dunque fino al luglio 2016 l’indennità per il cancelliere era di fr. 5’000. E’ interessante osservare che sia il Consiglio di Stato che il Presidente del Gran Consiglio insistono sulla data di luglio 2016 ossia quando fu approvata la NAP 103/16 in sostituzione della NAP 44/11.

13. Il successivo 27 dicembre 2017 il Governo, sempre su richiesta del sottoscritto e tramite un suo scritto inviato ai parlamentari (5960), torna sulla tematica ribadendo che “il regolamento interno del 17 maggio 1999 aveva infatti introdotto un forfait per queste spese di fr. 15’000 annui per i membri del Consiglio di Stato e di fr. 5’000 annui per il Cancelliere”.

14. Ma il Governo va oltre, ed indica in modo preciso e dettagliato quando e cosa ha modificato dal 1999 in materia di rimborsi: In data 20 aprile 2011 la NAP 28/99 è stata abrogata e sostituita con due 2 NAP distinte. La 43/11 tutt’ora in vigore (i famosi 15’000 franchi per i consiglieri di stato).

15. Parallelamente, sempre il 20 aprile 2011, con nota a protocollo n. 44/2011 ha modificato il regolamento interno sui diritti di carica del 17 maggio 1999, di sua competenza, segnatamente sostituendo l’uso dell’abbonamento generale FFS con la copertura dell’abbonamento a metà prezzo e aggiungendo l’abbonamento a giornali, periodici e riviste attinenti alla funzione. Questa NAP 44/11 in data 12 luglio 2016 è stata sostituita dalla NAP 103/16 nella quale si è rinunciato al posteggio gratuito e si è aumentato a 6’000 franchi il forfait del cancelliere.

16. Nell’allegato 2 del rapporto 27 novembre 2018, Pretesa di risarcimento contro i Consiglieri di Stato, il Controllo Cantonale delle Finanze indica chiaramente che: “L’importo annuo del Cancelliere corrisponde a un’indennità per trasferte di fr. 6’000 fissata dalla NAP 103/2016 e della medesima copertura per telefono cellulare. Il precedente Cancelliere ha percepito questi importi per trasferte e spese telefoniche dall’introduzione dell’indennità forfettaria nonostante la NAP 43/2011 (in realtà NAP 44/2011) stabiliva invece la cifra di Fr. 5000”.

Documentazione relativa all’dennità forfettaria dell’ex-cancelliere

*Scritto del Deputato MPS Matteo Pronzini all’attenzione della Commissione della gestione.

 

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