PROMOSSA DAL GRAN CONSIGLIO CONTRO I CONSIGLIERI DI STATO E EX CONSIGLIERI DI STATO
(art. 20 cpv 2 lett. a – Legge responsabilità enti pubblici e agenti pubblici)
In occasione della discussione plenaria sulla richiesta di restituzione relativa ai rimborsi forfettari dei consiglieri di stato del dicembre 2018 la sottocommissione finanze aveva ribadito a più riprese e con grande enfasi che grazie al suo lavoro il Consiglio di Stato aveva rivisto e sistemato formalmente le disposizioni riguardanti gli aspetti organizzativi legati ai cosiddetti diritti di carica. A questo proposito era stata allegata al rapporto di maggioranza la nuova risoluzione governativa RG n. 4399. Questa RG completata dalla RG n. 6253 avrebbe dovuto formalizzare questo chiarimento.
In realtà sembrerebbe che il CdS non abbia provveduto a sistemare ed adeguare al quadro legislativo tutto ciò che era ed è da sistemare e, soprattutto, adeguandosi – magari anche a malincuore – al principio contenuto nella legge sull’onorario del CdS, e cioè che per tutti gli aspetti retributivi la competenza è del Gran Consiglio; si è limitato così a “sistemare” solo quanto non poteva più negare che andasse “sistemato”.
Non si può giungere ad altra conclusione dopo essere venuti a conoscenza che i membri del Consiglio di Stato – per decisione dello stesso Governo – si trovano a beneficiare di un ennesimo privilegio quale l’esonero dal pagamento del premio per l’assicurazione infortuni non professionali. Ciò contrariamente a tutti i dipendenti dello Stato, magistrati compresi.
Negli scorsi mesi il CdS, al fine di preparare la sua linea difensiva, pare abbia dato mandato di svolgere approfondite ricerche negli archivi dei servizi centrali al fine di trovare uno straccio di giustificazione per questo privilegio con la speranza di trovare almeno una delle tante e famose note a protocollo di gianelliana memoria. Purtroppo, per i membri del CdS, non si è trovato traccia che giustificasse questo trattamento privilegiato.
Ciò che maggiormente sorprende è che il CdS abbia, scientemente, deciso di tener nascosto questo ennesimo illegale privilegio escludendolo dalle risoluzioni governative n. 6253 e n. 4399 pubblicate sul sito del Cantone e valide dal 1° gennaio 2019. La sottocommissione finanze sarebbe stata messa al corrente di questa situazione. La stessa, venendo meno al suo ruolo d’Alta Vigilanza non ha informato il Parlamento di questo comportamento non conforme al quadro legislativo.
Tutto ciò dimostra un atteggiamento non solo arrogante, ma, soprattutto, irresponsabile da parte del CdS. Infatti, pur non essendo in grado di trovare una giustificazione plausibile ad un simile privilegio, i membri del governo avrebbero continuato imperterriti a riconoscerselo guardandosi bene dal renderlo noto alla popolazione ad al plenum del Gran Consiglio.
Il Consiglio di Stato lo scorso 24 giugno 2019, rispondendo ad una nostra interpellanza, ha dovuto ammettere che il premio per l’assicurazione non professionale dei membri dell’esecutivo è effettivamente preso a carico dalle finanze cantonali. In quell’occasione non è stato in grado di dare una spiegazione plausibile e tanto meno indicare la base legale di questa situazione:
Chi ha deciso tale esonero e quanto? Dalle verifiche effettuate, il sistema oggi in vigore risale al 1978. A distanza di oltre 40 anni, non è stato possibile appurare le modalità del cambiamento di impostazione intervenuto in quel periodo.
Quali giustificazioni il CdS è in grado di fornire a sostegno di tale esenzione? Come detto in precedenza, non è stato possibile risalire alle modalità che hanno portato al cambiamento di impostazione tra il 1977 e il 1978. Si presume che lo stesso sia stato dettato dalla particolarità della carica di Consigliere di Stato, dove non è possibile scindere in maniera netta l’attività professionale da quella non professionale.
Sono stati fatti approfondimenti giuridici sulla questione? Se sì, si prega di rendere noti i contenuti di tali approfondimenti. Sono stati fatti degli approfondimenti che hanno evidenziato che il sistema è conforme alla LAINF che lascia aperta la possibilità per il datore di lavoro di assumersi i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Le disposizioni vigenti a livello cantonale non sono chiare riguardo alla portata della loro applicazione ai membri del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato concludeva la sua arrampicata sui vetri con l’indicazione che la tematica dovrebbe, a suo parere, confluire nel contesto della revisione della Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Ciò non toglie che fintanto non vi sia una relativa base legale l’attuale situazione è da considerare illegale. I membri del Consiglio di Stato presenti e passati devono di conseguenza restituire quanto illecitamente risparmiato a seguito della messa a carico delle casse cantonali del premio LAINF per gli infortuni non professionali pari a circa 1000 franchi annui.
La legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici è applicabile anche ai membri dell’Esecutivo cantonale (art. 1 lett. a) e regola tra l’altro “la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici” (art. 3 lett. b). L’art. 13 della citata legge prevede che “l’agente pubblico risponde verso l’ente pubblico del danno cagionato mancando con l’intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio”.
Visto che “la decisione di un organo collegiale è ritenuta approvata da tutti i membri salvo prova del contrario”, (art. 15 cpv.2) spetta all’eventuale membro del Governo che non ha condiviso l’adozione della decisione che ha illecitamente prodotto il danno, fornire la prova, ovvero il verbale della quale risulti la sua disapprovazione.
La legge è quindi applicabile ai Consiglieri di Stato per il danno cagionato al Cantone dalla violazione:
· della Costituzione Cantonale, art. 59 lettera l, che demanda al Legislativo la definizione delle retribuzioni dei magistrati e dei dipendenti, dunque dei Consiglieri di Stato
· della citata che definisce in modo univoco la materia oggetto della presente Richiesta di risarcimento.
Da notare, inoltre, che giusta l’art. 29 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, anche gli art. 62 e seguenti del Codice delle Obbligazioni sull’indebito arricchimento risultano applicabili a titolo di diritto suppletivo.
Trattandosi dei Consiglieri di Stato l’azione deve essere promossa dal Gran Consiglio (art. 20 cpv.1 lett a) mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei membri (46 voti) e a scrutinio segreto (art. 20 cpv.3).
Come dimostrato da quanto precede, è dovere del Legislativo ripristinare la legalità. L’unico strumento democratico che rimane a disposizione del Gran Consiglio per ottenere dal Governo il rispetto della legalità, come viene richiesto ad ogni cittadino e istituzione di questo Cantone, è procedere al voto di una pretesa di risarcimento ai sensi dell’art. 20 cpv.2 lett. a) della Legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
Si tratta di una questione non solo di legalità, ma anche di credibilità delle istituzioni democratiche che riveste inoltre un marcato aspetto etico per i cittadini e l’opinione pubblica.
Visto quanto precede, si chiede al Gran Consiglio di far valere nelle sedi opportune la seguente pretesa di risarcimento. Di conseguenza:
Il Gran Consiglio chiede ai Consiglieri di Stato in carica ed ex Beltraminelli Paolo, Bertoli Manuele, Borradori Marco, De Rosa Raffaele, Gobbi Norman, Sadis Laura, Vitta Christian, Zali Claudio di risarcire al Cantone il mancato pagamento del premio LAINF infortunio non professionale dal 2011 ad oggi.
del 3 febbraio 2020
Per il Gruppo MPS-POP-Indipendenti
Matteo Pronzini, Simona Arigoni, Angelica Lepori