Tutto il Cantone si sta ormai chiedendo cosa stia succedendo all’interno della Magistratura inquirente e giudicante.
Abbiamo infatti avuto più di un’occasione per interrogarci sui diversi problemi all’interno della magistratura: dapprima il caso Gobbi e la “sua” interpretazione delle leggi (vedi “torcibudella”), poi le segnalazioni da parte del Consiglio della magistratura verso i 5 magistrati rei di fare un pessimo lavoro (ancora tutto da chiarire), l’invio di messaggi da parte del giudice Ermani al Procuratore Generale, a cui viene chiesto di “trattar bene…se no…” una “sua” collaboratrice….”. Poca chiarezza, poca trasparenza, un bel casino.
A questo punto non possono non venire in mente altri punti sensibili che, a nostro avviso, non fanno che aumentare i dubbi e le perplessità sull’attuale sistema giudiziario. Vorremmo qui sollevare alcune perplessità in merito alla nomina degli avvocati di picchetto.
Il nuovo codice di procedura penale entrato in vigore nel 2011 prevede all’art. 158 che l’imputato, all’inizio del primo interrogatorio, ha il diritto di designare un difensore o di chiedere, se del caso, un difensore d’ufficio. Tale diritto, garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituisce uno dei contrappesi indispensabili alla posizione strutturalmente forte del Ministero pubblico, unico competente a istruire e accusare l’imputato. La procedura prevede che sia chi dirige il procedimento a designare il difensore.
È giudizioso che il Ministero pubblico sia l’autorità che nomina l’avvocato d’ufficio? Questa prerogativa, introdotta con la nuova procedura penale, suscita numerosi interrogativi. Eccone alcuni:
a)Un imputato può avere fiducia nel suo difensore nominato dal procuratore che dirige l’inchiesta?
b) Come garantire un ricambio ed evitare che i magistrati non siano tentati di scegliere il loro futuro avversario di dibattimento secondo criteri poco ammissibili?
c) L’intervento dei magistrati può garantire che tutti gli avvocati d’ufficio abbiano lo stesso trattamento e vengano scelti in egual misura, senza preferenze?
Nel Canton Vaud, ad esempio, l’avvocato di picchetto viene selezionato da un programma informatico, che sceglie in modo casuale il nominativo dell’avvocato da interpellare. In questo modo la scelta è imparziale e trasparente, senza l’intervento dei procuratori. Nel Canton Ginevra è stata istituita una speciale Commissione esterna alla procedura, “Commission du Barreau”, che gestisce la selezione degli avvocati della prima ora.
In Ticino non è stato previsto nulla di tutto ciò. La documentazione concernente l’avvocato della prima ora si riduce al regolamento allegato, ossia il “regolamento sull’organizzazione del picchetto penale, sulla distribuzione delle difese penali d’ufficio e sulla designazione dell’avvocato della prima ora”. Questo regolamento, datato 2017, è stato pensato e firmato dall’allora PG Noseda, dal presidente dell’OATI e dal magistrato dei minorenni. In virtù di tale regolamento, si prevede che solamente gli avvocati registrati presso l’Ordine degli avvocati, possano partecipare e mettersi a disposizione del picchetto penale.
Per ovviare a queste problematiche è necessario introdurre delle misure di controllo esterne e indipendenti per scongiurare qualsivoglia rischio di nomina arbitraria e per garantire l’indipendenza del difensore d’ufficio.
Alla luce delle considerazioni precedenti, formuliamo le seguenti domande:
1. Qual è la base legale su cui si fondava la delega di competenza affidata al PG Noseda e a coloro che hanno collaborato con lui per redigere il precitato regolamento?
2. Perché tutti i difensori d’ufficio, secondo tale regolamento, devono fare parte dell’OATI?
3. Non ritiene, il Consiglio di Stato, che sia un’esigenza arbitraria e di parte, visto che l’OATI non è un ordine coattivo?
4. Non ritiene, il CdS, che il Regolamento violi pure l’art. 127 cpv. 5 CPP che prevede che ogni avvocato iscritto all’albo cantonale possa rappresentare un imputato?
5. Non vi è un conflitto di interessi, visto che è stato lo stesso presidente dell’Ordine a redigerlo e a prevedere che solo gli avvocati affiliati possano essere chiamati per il picchetto?
6. Nel precitato regolamento è indicato che l’autorità di nomina provvede a fornire al Segretario dell’OATI, mensilmente, la distinta completa delle difese d’ufficio attribuite. Tali distinte sono mai state consegnate all’OATI? Chi ha accesso a tali distinte? Cosa viene indicato in tali distinte?
7. Nel precitato regolamento viene indicato che il presidente, pro tempore, dell’OATI o un membro del Consiglio si riunirà periodicamente con l’autorità di nomina dei difensori di ufficio al fine di valutare il funzionamento delle designazioni e più in generale il funzionamento di questo regolamento. Sono state fatte queste riunioni? Chi ha partecipato? Se sì, sono stati allestiti dei rendiconti? Figurano nei rendiconti relativi al lavoro della magistratura? Se no, come mai?
8. Sempre nel Canton Vaud il procuratore generale ha emanato tutta una serie di direttive pubblicate relative alle procedure da rispettare nell’ambito dell’intervento dell’avvocato della prima ora. In Ticino vi sono delle simili direttive? Se sì, come mai non sono pubblicate? Se no, vi è una procedura standardizzata adottata dal Ministero pubblico? Se sì, quale? Se no, come mai il procuratore generale non ha ritenuto necessario emanare delle direttive al fine di garantire trasparenza ed equità visto che la legge non entra nel dettaglio?
9. In che modo il Ministero pubblico garantisce e controlla l’indipendenza nel processo di designazione dell’avvocato d’ufficio? Qualora questo non fosse un compito del Ministero pubblico, chi in Ticino è incaricato di controllare? Per quale motivo non si è deciso di introdurre, come ad esempio fatto in altri cantoni, una scelta attraverso un programma informatico?
10.. A chi ci si può rivolgere per ottenere una statistica annuale, per poter avere trasparenza dei dati e potersi assicurare che le designazioni degli avvocati di ufficio, effettivamente assegnate dai procuratori pubblici, corrispondano agli avvocati che si sono messi a disposizione nelle settimane assegnate secondo le liste dell’OATI?
11. Ritenuto che l’avvocato della prima ora ha l’obbligo di notificare all’OATI un formulario indicante le eventuali difese assunte nella settimana assegnata, è prevista la trasmissione di un resoconto relativo alle difese effettivamente assegnate (nominativi degli avvocati)?
12. Capita a chi dirige la procedura di designare avvocati che non sono nella lista settimanale dell’OATI? Se sì, quali sono i motivi? Quali criteri vengono seguiti per nominare un avvocato che non è di picchetto?
Mps-pop-indipendenti
Simona Arigoni, Angelica Lepori, Matteo Pronzini