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Pubblichiamo qui il testo di un’inizitiva parlamentare depositata alcuni giorni fa dalle nostre deputate e deputati in Gran Consiglio. Il tema è il salario dei membri della Direzione generale di Bancastato, una banca pubblica che dovrebbe, a nostro avviso, essere gestita secondo criteri diversi da quelli che imperversano (e continuano a imperversare malgrado la crisi finanziaria) nel settore bancario privato.
Nello stesso momento in cui salariati del settori pubblico e privato vedono rimessi in discussione i loro stipendi (erosi in particolare dalla ripresa dell’inflazione) appare più che mai necessario avviare mutamenti radicali nelle remunerazioni dei dirigenti della banca pubblica cantonale.
Nella proposta si fa riferimento al salario di un giudice del tribunale d’appello che non supera i 220’000 franchi annui. Un eccellente stipendio per una funzione altrettanto importante quanto quella di un membro della direzione di BancaStato! (Red)

Dal Rapporto Bancastato 2020, pagina 21: “…CHF 3’523’800 quale retribuzione totale ai cinque componenti della Direzione generale. La retribuzione maggiore all’interno all’ interno della Direzione generale ammontava a CHF 906’19917”.

Dal Rapporto Bancastato 2021, pagina 21: “, La retribuzione totale 2021 comprensiva della retribuzione fissa, di quella variabile e del rimborso forfetario delle spese di rappresentanza accordata ai sei componenti della Direzione Generale ammonta a CHF 3’156’050. La retribuzione maggiore ammonta a CHF 708’000”

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede la seguente modifica della Legge sulla Banca dello Stato del Canton Ticino:

Rapporti di lavoro

Art. 10a[6]1Il rapporto di lavoro è retto dal diritto privato.

2Nell’assunzione del personale, la Banca, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza

Nuovo: 3 Nessuna retribuzione può essere superiore alla retribuzione di un giudice del Tribunale d’Appello del Canton Ticino