Tempo di lettura: 3 minuti

Pubblichiamo il testo di un’interpellanza presentata dai/dalle nostri/e deputati/e che, ancora una volta, mette in luce l’atteggiamento del governo in materia salariale. (Red)

Come abbiamo avuto modo di dimostrare in più occasioni la legge sul salario minimo è un pasticcio partorito da persone che non hanno poche conoscenze e competenze in ambito contrattuale; si è voluto giocare a fare i sindacalisti e le sindacaliste sulla pelle delle salariate e dei salariati attivi in Ticino. Per chi ha la memoria corta vale la pena andare a rileggersi i verbali del Gran Consiglio relativi a questa legge e gli emendamenti proposti dal gruppo MPS-POP-Indipendenti che sollevavano già allora i problemi emersi in questi ultimi mesi (pensiamo, ad esempio, alle deroghe ai minimi fissati dalla legge); emendamenti, naturalmente, bocciati dalla stragrande maggioranza degli apprendisti stregoni.

Lascia senza parole, anche coloro, come noi, che non hanno alcuna fiducia e considerazione nell’azione del governo, la posizione che esso, o per lo meno il DFE, ha adottato in relazione alla discussione della Commissione sull’adeguamento del salario minimo legale con il prossimo 1° gennaio 2023. Come noto, il  DFE, per il tramite dell’Ispettorato del Lavoro -almeno secondo quanto riferito dal Corriere del Ticino nella sua edizione dello scorso 3 settembre, sostiene che il salario minimo dovrà essere adeguato unicamente nel 2025 ossia fra tre anni. Niente rincaro per il salario minimo, altrimenti come farebbe a rimanere minimo?

Nel concreto tale posizione significherebbe per i salariati ai quali è corrisposto il salario minimo legale – di per sé, a nostro modo di vedere, già indegno – una perdita del proprio potere d’acquisto di circa il 3,5% per il 2022. Difficile sapere oggi quanto sarà l’inflazione nel 2023 e 2024 ma non sbagliamo se indichiamo almeno un altro 4,5% complessivo. Totale della perdita 8% pari ad una mensilità.

Una provocazione ed un’arroganza inaccettabile a parte del DFE! Tanto più che le disposizioni di legge sono chiare e non lasciano dubbi interpretativi:

Fissazione del salario minimo differenziato

Art. 41
1Il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi, secondo le scadenze di attuazione previste dall’art. 11 della presente legge, riservato l’art. 11 cpv. 5. Il salario minimo viene aggiornato annualmente secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.

2Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale per settore economico. In ogni caso è compreso tra la soglia inferiore e la soglia superiore.

3Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico secondo i parametri di cui al cpv. 2 in relazione all’evoluzione della mediana salariale nazionale e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Quale fosse la volontà degli apprendisti stregoni relatori del rapporto commissionale proprio in merito all’indicizzazione annuale del salario minimo e delle relative forchette è ben indicato a pagina 7 del rapporto:

“Tale importo dovrà inoltre tenere debitamente in considerazione anche il rincaro delle spese (in particolare della cassa malati) e che di conseguenza dovrà prevedere dei principi di adeguamento automatici all’evoluzione dei parametri di fabbisogno, affitto e premi cassa malati.”

Principi di adeguamento automatici all’evoluzione dei parametri, altro che ci rivediamo nel 2025…

Potremmo aggiungere che, come indicato nel decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico, vi sono molti settori nei quali il 55% della mediana salariale nazionale è ben più alta dei minimi (pure se indicizzati) contenuti nella legge sul salario minimo.

Sulla base di queste considerazioni chiediamo al Consiglio di Stato:

1.La posizione sostenuta dal DFE, tramite l’Ispettorato del Lavoro, in seno alla Commissione Tripartita è condivisa dalla maggioranza del governo?

2. Quali sono le considerazioni di ordine giuridico che hanno spinto il DFE a giungere alla conclusione che il salario minimo legale debba essere indicizzato unicamente nel 2025?3. Non pensa che, al di là delle questioni giuridiche, nell’attuale contesto caratterizzato da rincari (tariffe elettriche, generi alimentari, premi assicurativi, etc.) debbano essere messe in campo considerazioni anche di ordine sociale?