Pubblichiamo un’interrogazione presentata nei giorni scorsi dai deputati MPS in merito alla politica assicurativa relativa alla cassa pensione adottata da USA e SUPSI. Le quali, da qualche tempo, hanno scelto di assicurare i nuovi occupati non più alla cassa pensione pubblica del Cantone (IPCT), ma ad altre casse pensioni. Tutto questo, naturalmente, perché “costa meno”, pagano meno contributi: ma questo significa che le rendite saranno minori. Una vera e proprio politica di dumping salariale, visto che le rendite altro non sono che salario differito. (Red)
Leggendo i documenti relativi alla Cassa di Previdenza del Canton Ticino (IPCT) si evince che il personal di USI e SUPSI è assicurato presso questa cassa.
Tuttavia, abbiamo potuto prendere conoscenza di certificati di assicurazione alla previdenza professionale di personale occupato presso USI e SUPSI dai quali risulta la loro affiliazione alla Fondazione Ticinese per il secondo pilastro; circostanza confermata anche dal sito della stessa Fondazione.
In altre parole, il personale di queste due istituzioni (USI e SUPSI) è assicurato a due diverse casse pensioni ai sensi della LPP (Legge sulla Previdenza Professionale).
Si tratta di una situazione particolare che evoca una serie di riflessioni e una serie di domande.
Dal punto di vista delle riflessioni, quella più evidente è la concreta possibilità che vi siano situazioni di disparità di trattamento. E cioè che lavoratori e lavoratrici che fanno lo stesso lavoro e che ricevono un salario base uguale (immaginiamo che USI e SUPSI non si sottraggano a questo fondamentale principio di parità al quale, lo ricordiamo, non è possibile derogare né attraverso accordi individuali, né accordi collettivi) si ritrovano, a causa della loro affiliazione a casse pensioni diverse, in situazioni salariali diverse.
È noto a tutti che i contributi del secondo pilastro possono variare da cassa a cassa. Tali contributi, è pure noto, sono di fatto assimilabili al salario (salario differito secondo la terminologia usata dagli specialisti); è pure evidente a tutti che da cassa a cassa – a secondo della struttura e della evoluzione di queste casse – vi sono differenze non solo dal punto di vista delle prospettive pensionistiche, ma anche dal punto di vista del salario disponibile. Se, ad esempio, i contributi pagati dagli affiliati ad una cassa sono maggiori di quelli pagati dagli affiliati ad un’altra il salario disponibile sarà minore. Senza dimenticare che vi sono ancora casse che, pur essendo tutte sottoposte alla LPP, possono, per storia, composizione, etc. fornire prestazioni diverse.
Tutti questi elementi possono sicuramente configurare una disparità di trattamento, cosa che non avviene, in altri ambiti assicurativi: per esempio, l’affiliazione ad una cassa di compensazione AVS diversa non modifica il prelevamento dei contributi sugli assicurati.
Alla questione della parità-disparità di trattamento qui evocata, se ne aggiunge un’altra relativa al rispetto delle procedure di partecipazione del personale codificate nella LPP. In particolare, ci riferiamo ai seguenti primi capoversi dell’art.11 della LPP:
1 Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.
2 Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori.
3 L’affiliazione ha effetto retroattivo.
3bis Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all’istituto collettore (art. 60).
3ter In mancanza di un’intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3bis, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l’accordo, dall’autorità di vigilanza.
Alla luce di queste considerazioni, formuliamo le seguenti domande:
- Quando sono avvenute le affiliazioni alla due distinte casse pensioni per USI e SUPSI?
- Chi ha deciso l’affiliazione alla prima cassa e alla seconda?
- Quali sono state le ragioni (e in che contesto e sulla base di quali indicazioni concrete finanziarie -premi – e sociali – prestazioni) della decisione di ricorrere a due casse pensioni diverse?
- L’affiliazione alla nuova cassa pensione ha comportato il passaggio di assicurati dalla precedente cassa pensione alla nuova?
- Al 1° gennaio 2022 quanti sono i dipendenti USI, rispettivamente SUPSI assicurati all’IPCT e quanti alla Fondazione Ticinese per il secondo pilastro?
- Al momento dell’assunzione dei nuovi dipendenti – dopo l’affiliazione di USI e SUPSI alla nuova cassa – al personale viene prospettata la possibilità di decidere a quale cassa aderire, magari sulla base di una ponderazione tra costi e prestazioni?
- Il consigliere di Stato presente nell’organo decisione di USI e Supsi all’epoca ha informato il CdS di tale decisione? Quale è stata la posizione del Consiglio di Stato?
- Quale sono i criteri adottati da USI e SUPSI per decidere chi è assicurato all’IPCT e alla Fondazione Ticinese per il secondo pilastro? Il criterio anagrafico e la data dell’inizio dell’attività presso USI e SUPSI rientrano nei criteri adottati?
- Essa è stata sottoposta al voto del proprio personale?
- I sindacati firmatari del CCL Supsi (OCST, VPOD, SIT) hanno condiviso questa decisione?
- I contributi di vecchiaia e di rischio stabiliti nel piano previdenziale USI e SUPSI della Fondazione Ticinese per il secondo pilastro sono uguali a quelli dell’IPCT? In caso negativo a quanto ammontano le differenze?
- La ripartizione dei premi tra datore di lavoro e dipendente stabiliti nel piano previdenziale USI e Supsi della Fondazione Ticinese per il secondo pilastro sono uguali a quelli dell’IPCT? In caso negativo a quanto ammontano le differenze?
- I piani previdenziali USI e Supsi della Fondazione Ticinese per il secondo pilastro prevedono una rendita ponte tra l’età di pensionamento anticipato e l’età ordinaria AVS? Se sì a quanto ammonta tale rendita e chi la finanzia?
- Il tasso di conversione contenuti nei piani previdenziali USI e Supsi della Fondazione Ticinese per il secondo pilastro corrispondono, come presso la IPCT al 6.17%? Se no quale è la % prevista?