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Ritorna spesso, nella polemica politica, il fatto che all’interno dell’IPCT vi sia un rapporto sfavorevole tra il numero degli assicurati attivi e il numero di pensionati. Ma questo rapporto è il risultato di scelte politiche che, negli ultimi decenni, hanno allontanato dalla cassa pubblica cantonale i dipendenti pubblici che, quasi naturalmente, dovrebbero far parte dell’IPCT. Pensiamo ai dipendenti comunali o a quelli di alcune istituzioni finanziate in buona parte dal Cantone. L’iniziativa presentata dai nostri deputati negli scorsi giorni chiede che i dipendenti di USI e SUPSI vengano in futuro affiliati all’IPCT. (Red)

Come emerso dall’interrogazione MPS dello scorso 6 settembre 2022, USI e SUPSI fanno dumping pensionistico. La stragrande maggioranza del personale USI ed una parte considerevole del personale SUPSI (374 su 1’157) invece di essere assicurati, come sembrerebbe logico, all’IPCT risultano assicurati alla Fondazione ticinese per il secondo pilastro (FTP).

Le differenze tra le prestazioni IPCT e FTP sono abissali, ciò a seguito della differenza sui contributi versati da parte del datore di lavoro (USI e SUPSI).  A titolo di paragone presso la FTP non vi è nessuna rendita ponte, gli accrediti di vecchiaia presso FTP risultano essere tra il 85% ed il 22% inferiori.

Alla SUPSI uno dei criteri per definire se si è assicurati presso IPCT e FTP è il grado occupazionale. Chi lavora più del 50% è assicurato presso IPCT, chi lavora meno del 50% presso FTP. Molto probabilmente ciò assume anche le caratteristiche di una discriminazione di genere, tenuto conto che, di regola, sono una maggioranza di donne coloro che lavorano con rapporti di lavoro a tempo parziale.

Questa situazione di enti pubblico o parapubblici che non assicurano il proprio personale presso la cassa pubblica IPCT non è d’altronde nuova. Già in passato diversi comuni hanno abbandonato l’IPCT,– tranne i docenti che per legge sono sottoposti all’IPCT- a favore di soluzioni più “convenienti”. Il che significa, visto che premi e prestazioni del secondo pilastro, altro non sono che salario che hanno trovato una soluzione per pagare di meno il proprio personale. Un classico esempio di dumping salariale.

Sono poi, coloro che hanno deciso di togliere il proprio personale dall’IPCT, gli stessi che ad ogni occasione ci spiegano come l’IPCT abbia un pessimo rapporto tra assicurati attivi e beneficiari di rendite; un rapporto che questo tipo di decisioni ha contribuito negli ultimi due decenni a peggiorare.

Riteniamo che per gli enti pubblici e para pubblici – in particolare laddove il finanziamento del Cantone è importante e laddove non vi siano fondazioni proprie dedicate al secondo pilastro – si debba andare verso una affiliazione di tutto il personale all’IPCT.

Con la seguente iniziativa, per concretizzare quanto indicato qui sopra, chiediamo quindi la modifica dell’articolo 10 della Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca:

Rapporti con docenti, ricercatori e dipendenti

Art. 10[22]1I rapporti dell’USI, della SUPSI e degli istituti loro affiliati con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle obbligazioni. È garantita la libertà accademica.

2Le condizioni di lavoro del personale sono regolate in contratti collettivi di lavoro. Se sono oggetto di regolamenti aziendali interni, le condizioni di lavoro dei professori, dei dirigenti e del corpo intermedio (assistenti, dottorandi, post-doc, ricercatori) sono sottratte a tale obbligo.

3 nuovo: il personale  USI e SUPSI è assoggettato all’Istituto di Previdenza del Canton Ticino

34I contratti collettivi di lavoro citati al cpv. 2 devono regolare:

a)la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro;

b)i diritti e i doveri delle parti;

c)gli stipendi minimi e massimi, nonché i principi dell’evoluzione dei salari e delle carriere.

4 5 Per le controversie relative ai contratti collettivi di lavoro vengono istituite:

a)una Commissione paritetica;

b)una Commissione speciale di ricorso, quale tribunale arbitrale ai sensi degli art. 353 e segg. del Codice di diritto processuale civile svizzero.

I contratti collettivi di lavoro regolano composizione e procedure.