Quando la polizia controlla, videosorveglia, ferma irregolarmente persone che esercitano i propri diritti
Pubblichiamo l’interpellanza presentata oggi dai deputati dell’MPS in Gran Consiglio. Partendo da un recente episodio, essi affrontano la questione dei diritti di manifestare messi in pericolo da pratiche della polizia inaccettabili da più punti di vista. (Red)
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Diritto di manifestare, sistemi di sorveglianza e rispetto dei diritti delle cittadine e dei cittadini
Il collettivo Gaza Action ha pubblicato un comunicato relativo ad una manifestazione pacifica (flash mob) tenutasi in Piazza Manzoni a Lugano sabato 7 marzo 2026 – che solleva seri interrogativi sulla gestione della sicurezza pubblica, sul rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e sull’uso dei sistemi di sorveglianza da parte delle forze di polizia.
Stando alla ricostruzione, nel corso della manifestazione due partecipanti sarebbero stati oggetto di un’aggressione fisica da parte di un passante. Nonostante la presenza di agenti di polizia a breve distanza, non vi sarebbe stato alcun intervento per proteggere l’incolumità delle persone aggredite.
Successivamente, al termine dell’evento, gli agenti di polizia “hanno proseguito con pedinamenti mirati e insistenti […] culminati nell’identificazione di 5 persone in 3 contesti diversi. Ancora prima di ammettere di star seguendo le persone, gli agenti chiedevano provocatoriamente “perché non chiedete l’autorizzazione per manifestare?”. […] Quando interrogati sull’ambiguità di questi fermi selettivi, le forze dell’ordine hanno negato di star “controllando le telecamere tutto il giorno” liquidando il tutto come “semplici controlli”. Solo timidamente, sotto pressione, hanno ammesso che non era un caso essere lì confermando un pedinamento deliberato […]”.
L’aspetto più preoccupante risiede nella presunta ammissione da parte degli stessi agenti di aver utilizzato il sistema di videosorveglianza cittadino per identificare e, successivamente, rintracciare i partecipanti. Si tratterebbe infatti di una videosorveglianza osservativa, pratica che i Comuni non sono autorizzati ad utilizzare. Questo modus operandi solleva questioni fondamentali di principio e di legalità, in particolare per quel che concerne la libertà di espressione (art. 16 Cost. fed.) e la libertà di riunione (art. 22 Cost. fed.).
L’uso di sistemi di sorveglianza per monitorare cittadini che esercitano un diritto costituzionale, seguito da pedinamenti e fermi basati su motivazioni pretestuose, configura un’azione che può essere percepita come intimidatoria e una volontà di criminalizzazione del dissenso pacifico.
Il caso reso pubblico da Gaza Action potrebbe però non essere l’unico. In occasione della trasmissione Patti chiari del 22 settembre 2023, Giordano Costa, Incaricato cantonale per la protezione dei dati, si è espresso così in merito alle immagini girate all’interno della sala operativa della polizia comunale di Lugano: “Faccio notare una cosa che mi è saltata all’occhio guardando il primo filmato. Sugli schermi della sala operativa di videosorveglianza della polizia comunale [di Lugano], tra le varie schermate che si sono viste c’erano non soltanto quelle relative al traffico, per le quali è permesso avere una videosorveglianza osservativo-repressiva, ma anche sulle persone per le quali è proibito secondo il regolamento comunale e secondo la futura legge cantonale avere una videosorveglianza osservativa. Già solo quella osservativa, e non parlo di quella invasiva. Già lì ho notato un problema di uso”.
La municipale di Lugano Karin Valenzano Rossi si è difesa affermando che “ci sono degli schermi ma non abbiamo un operatore che guarda costantemente gli schermi. Sono schermate che posso cambiare a dipendenza della necessità e in quel caso si va ad osservare la situazione specifica. Ma non ci sono operatori che osservano costantemente la videosorveglianza.”
Ma l’Incaricato cantonale per la protezione dei dati ha ribadito nuovamente che “La definizione è molto chiara: i comuni non possono fare videosorveglianza osservativa sulle persone”.
Secondo l’art. 3 del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano del 2 ottobre 2017 la videosorveglianza delle aree pubbliche ha lo scopo di sorvegliare il traffico, di proteggere la collettività e gli utenti della strada, nonché di prevenire, ricercare e reprimere reati ed infrazioni contro persone e beni. Il regolamento non menziona la videosorveglianza osservativa.
L’art. 4b della futura legge sulla videosorveglianza pubblica (LViSo) definisce la videosorveglianza osservativa come l’attività di vigilare a distanza su un luogo pubblico, per una visione in tempo reale, in chiaro, con o senza registrazione d’immagini, allo scopo di monitorare e, se del caso, ripristinare il traffico di autoveicoli. Questa misura deve essere idonea e necessaria a garantire la supervisione e la gestione del traffico (art. 5 LViSo).
Infine, osserviamo che sul sito della città di Lugano è ancora possibile accedere anche a sette webcam posizionate in altrettante zone, due delle quali puntate chiaramente su luoghi pubblici (Piazza Riforma e lo skatepark (https://www.lugano.ch/webcam/#) che sollevano parecchi interrogativi dal punto di vista legale.
Alla luce di quanto esposto, ci permettiamo di sottoporre le seguenti domande:
- Il Consiglio di Stato era a conoscenza dei fatti descritti nel comunicato del 10 marzo 2026?
- Corrisponde al vero che la Polizia cantonale (o comunale) non è intervenuta durante l’aggressione ai danni di due manifestanti descritta, pur essendo presente sul luogo? Se sì, per quali ragioni?
- È stata aperta un’inchiesta (penale o amministrativa) per accertare le responsabilità relative al mancato intervento degli agenti durante l’aggressione? Se sì, a che punto è? Se no, per quale motivo?
- Ammesso che la manifestazione non fosse autorizzata, questo giustifica legalmente il pedinamento e il fermo selettivo di partecipanti a posteriori, in assenza di reati o pericoli concreti per persone o beni?
- Il Consiglio di Stato conferma che agenti di polizia hanno fermato dei partecipanti dopo la manifestazione?uq Qweihjfgij
- Nel caso in cui la manifestazione non fosse autorizzata, questo giustifica legalmente il pedinamento e il fermo selettivo di partecipanti a posteriori, in assenza di reati o pericoli concreti per l’ordine pubblico?
- Quante persone sono state controllate, dove (via, piazza, ecc.) e sulla base di quale pretesto?dfd
- La manifestazione pacifica del 7 marzo 2026 è stata osservata in tempo reale e in chiaro tramite videosorveglianza osservativa da parte della polizia comunale di Lugano?
- Nel 2023 l’Incaricato cantonale per la protezione dei dati ha rilevato un “problema di uso” della videosorveglianza a Lugano. Quali misure correttive concrete sono state richieste alla Polizia di Lugano e quali sono state effettivamente implementate? È stata effettuata una verifica successiva?
- Le webcam accessibili pubblicamente sul sito della Città di Lugano, in particolare quelle che inquadrano spazi pubblici come Piazza Riforma o lo Skatepark, sono state oggetto di una valutazione di conformità da parte dell’Incaricato cantonale per la protezione dei dati?
- Il Consiglio di Stato ritiene l’utilizzo 7 webcam live 24/24 che riprendono anche spazi pubblici e di interesse pubblico conforme all’attuale legislazione in materia di videosorveglianza e protezione dei dati? Intende intervenire per verificare la conformità alla legge di queste videocamere?
- Qual è lo scopo dichiarato di queste webcam? Se lo scopo è turistico o informativo, come si garantisce che le immagini non vengano utilizzate per altri fini (ad es. sorveglianza) e che la privacy delle persone riconoscibili sia tutelata?
- Cosa intende fare il Consiglio di Stato per verificare che l’utilizzo della videosorveglianza nella città di Lugano, e anche in tutti gli altri comuni, avvenga conformemente alle disposizioni legali?
- Le registrazioni della videosorveglianza del 7 marzo 2026 sono state conservate? Se sì, per quale scopo e per quanto tempo verranno mantenute, in conformità con la Legge cantonale sulla protezione dei dati (LPDP) e qualsiasi altra legge applicabile?
- Il Consiglio di Stato può confermare o smentire se, oltre al caso del 7 marzo 2026, la polizia di Lugano (o altre polizie comunali) abbia utilizzato la videosorveglianza osservativa per monitorare altre manifestazioni pacifiche negli ultimi 5 anni?
- Quali misure intende adottare il Consiglio di Stato per garantire che il diritto di manifestare pacificamente sia protetto e che le azioni di polizia siano sempre improntate al rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e trasparenza, evitando ogni forma di intimidazione verso chi esercita i propri diritti costituzionali?
- Il Consiglio di Stato condivide la preoccupazione che l’operato della polizia, così come descritto, possa essere percepito come un atto intimidatorio volto a scoraggiare la partecipazione a future manifestazioni?
- Quali direttive specifiche esistono per la formazione degli agenti di polizia riguardo alla gestione delle manifestazioni (autorizzate e non) e all’uso proporzionato degli strumenti di sorveglianza nel rispetto dei diritti fondamentali?