Remunerazioni e gestione delle aziende energetiche di proprietà pubblica: quali garanzie per l’interesse pubblico?

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La vicenda delle remunerazioni riconosciute ai membri del CdA di AIL, così come i criteri della loro elezione, interpellano anche il governo cantonale. Non solo in quanto autorità di vigilanza, ma alla luce anche di alcuni criteri costituzionali che dovrebbero ispirare la conduzione di società pubbliche o a capitale pubblico. Su questo aspetto i due deputati dell’MPS – Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi – hanno interrogato il governo. Qui di seguito il testo dell’interrogazione. (Red)

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La recente discussione pubblica relativa alle remunerazioni riconosciute ai membri del Consiglio di amministrazione delle Aziende Industriali di Lugano SA (AIL) ha sollevato interrogativi che vanno oltre il caso specifico e che riguardano il rapporto tra autonomia societaria, proprietà pubblica e tutela dell’interesse collettivo.
Secondo quanto emerso pubblicamente, nel primo semestre del 2026 le remunerazioni dei membri del Consiglio di amministrazione di AIL SA si sono situate, a seconda della funzione e della partecipazione a commissioni e riunioni, in una fascia compresa indicativamente tra 20’000 e 90’000 franchi semestrali. (Corriere del Ticino 23.9.2026).
AIL SA è una società anonima di diritto privato, ma il 100% del suo capitale appartiene alla Città di Lugano. La società svolge inoltre un’attività di evidente interesse pubblico: è il principale distributore al dettaglio di elettricità, acqua, gas ed energie termiche nel Cantone Ticino.
La trasformazione di un’azienda pubblica in una società anonima non dovrebbe quindi comportare la scomparsa dei principi che devono accompagnare l’impiego e la gestione di un patrimonio di proprietà pubblica.

I principi di parsimonia ed economicità

La Costituzione cantonale, all’art. 34bis, stabilisce che la gestione finanziaria dello Stato è retta dai principi della legalità, della parsimonia e dell’economicità. Termini molto spesso richiamati nei dibattiti parlamentari. Essa prevede inoltre che i compiti siano periodicamente valutati per verificare se siano ancora necessari, utili e finanziariamente sopportabili.
È vero che tale disposizione costituzionale si riferisce direttamente alla gestione finanziaria dello Stato e non può essere automaticamente estesa alla gestione di una società anonima comunale.
Esiste tuttavia una disposizione ancora più direttamente pertinente al caso in esame: l’art. 151 della Legge organica comunale (LOC) stabilisce che la gestione finanziaria dei Comuni è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, della parsimonia e dell’economicità, mentre il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni precisa che, prima di una spesa, deve essere esaminata la necessità e la sopportabilità dei costi e che, per ogni decisione, deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.
È quindi legittimo chiedersi se tali principi possano essere elusi semplicemente trasferendo una determinata attività dal Comune a una società anonima da esso integralmente posseduta.

Il ruolo del Cantone nella vigilanza sui Comuni

La LOC stabilisce inoltre che i Comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato.
L’art. 195 LOC attribuisce all’autorità cantonale di vigilanza la facoltà di esaminare i registri, i libri contabili e gli archivi dei Comuni, nonché l’uso e la gestione dei beni comunali, prevedendo anche la possibilità di ordinare ispezioni.
L’art. 196 LOC stabilisce inoltre che l’autorità di vigilanza entra in materia quando ravvisa, a carico degli organi comunali, indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.
Ne consegue che il problema non riguarda esclusivamente la libertà imprenditoriale di AIL SA, ma anche il modo in cui il Comune proprietario esercita i propri diritti di proprietà e tutela il patrimonio pubblico.
Ricordiamo, tra le altre cose, che l’MPS a più riprese (elezione dei membri dei CdA di EOC, di BancaStato, etc.) aveva sollevato questi temi.

La particolare natura del settore energetico

La questione assume un’importanza ulteriore considerando che AIL SA opera, tra l’altro, nel settore della distribuzione dell’energia elettrica, tra l’altro praticamente nel quadro di una monopolio de facto.
La Legge cantonale sull’energia stabilisce all’art. 1 che il suo scopo è favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con la protezione dell’ambiente.
La stessa disposizione promuove inoltre l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e la legge si applica espressamente alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia.
Anche la legislazione cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico disciplina i comprensori dei gestori di rete e prevede un ruolo del Cantone nel settore della gestione delle reti elettriche. L’applicazione della relativa legislazione compete al Dipartimento delle finanze e dell’economia tramite l’Ufficio dell’energia.
La distribuzione dell’elettricità non è quindi una normale attività economica lasciata interamente alle dinamiche del mercato: essa presenta una forte componente di servizio pubblico, monopolio naturale e interesse collettivo.
A livello federale, inoltre, l’ElCom sorveglia le tariffe dell’elettricità e richiede ai gestori di rete di presentare annualmente tariffe e costi alla base del loro calcolo; le tariffe di rete devono riflettere i costi causati dai consumatori e la regolazione prevede anche confronti di qualità, costi ed efficienza dei gestori.

La trasparenza

Un ulteriore principio rilevante è quello della trasparenza.
La Legge cantonale sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) persegue esplicitamente lo scopo di promuovere la trasparenza sui compiti, sull’organizzazione e sull’attività dello Stato. La legge si applica anche alle autorità comunali e, in determinate condizioni, agli organi e servizi di società private a partecipazione statale maggioritaria e ad altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico.
La Città di Lugano, dal canto suo, aveva già individuato, nell’ambito della propria politica sulle partecipate, l’esigenza di una «impostazione trasparente delle retribuzioni», assieme a regole di reporting e controlling.
Questi elementi rendono opportuno chiarire quale sia, agli occhi del Governo cantonale, il limite oltre il quale l’autonomia societaria non può diventare uno strumento per sottrarre alla trasparenza e ai principi di buona amministrazione attività e patrimonio che rimangono sostanzialmente pubblici.

Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio di Stato:

  1. Come interpreta il rapporto tra l’autonomia giuridica di una società anonima interamente di proprietà comunale e gli obblighi del Comune proprietario derivanti dalla LOC, in particolare dagli artt. 151 e 194-196 LOC?
  2. I principi di parsimonia ed economicità sanciti dall’art. 151 LOC devono essere considerati anche nell’esercizio, da parte di un Comune, dei propri diritti di proprietà e di controllo su una società anonima interamente comunale? In caso negativo, per quali motivi?
  3. Nel caso di una società interamente posseduta da un Comune che svolge un compito di interesse pubblico, come la distribuzione dell’energia, quali sono gli strumenti di vigilanza di cui dispone il Consiglio di Stato per verificare che il Comune proprietario tuteli adeguatamente il patrimonio pubblico?
  4. La vigilanza prevista dagli artt. 194-196 LOC può estendersi, direttamente o indirettamente, alle modalità con cui il Municipio esercita i diritti dell’azionista pubblico in una società anonima interamente comunale? In particolare, può comprendere la verifica dei criteri con cui vengono determinate remunerazioni, indennità e altri oneri a carico della società?
  5. Il Consiglio di Stato ritiene che le remunerazioni degli organi di una società interamente pubblica possano essere considerate una questione esclusivamente societaria, anche quando la società svolge un’attività di interesse pubblico e opera in un settore caratterizzato da monopoli naturali e da tariffe soggette a regolazione?
  6. Quali criteri di trasparenza ritiene debbano essere applicati alle società anonime interamente possedute da Comuni, in particolare per quanto riguarda le remunerazioni degli organi, le indennità, i bonus, i compensi per commissioni e gruppi di lavoro e gli eventuali altri vantaggi riconosciuti agli amministratori?
  7. La LIT può trovare applicazione, direttamente o indirettamente, alle informazioni detenute dal Comune concernenti una società anonima di cui il Comune possiede il 100% del capitale e che svolge compiti d’interesse pubblico? Qual è in particolare la posizione del Consiglio di Stato riguardo all’accesso alle informazioni sulle remunerazioni degli organi di tali società?
  8. Il Consiglio di Stato ritiene coerente con i principi della politica energetica cantonale che una società di distribuzione dell’energia interamente di proprietà pubblica sostenga costi di gestione di qualsiasi entità senza che il proprietario pubblico abbia definito criteri di proporzionalità, economicità e trasparenza?
  9. Considerato che l’art. 1 della Legge cantonale sull’energia richiama espressamente un approvvigionamento economico e l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia, ritiene il Consiglio di Stato che tali principi debbano essere tenuti in considerazione anche nella gestione economica dei gestori pubblici delle reti di distribuzione?
  10. Quali competenze di controllo dispone il Cantone, tramite il Dipartimento delle finanze e dell’economia e l’Ufficio dell’energia, nei confronti dei gestori di rete di proprietà comunale? Tali competenze comprendono anche la verifica dell’efficienza e della proporzionalità dei costi di gestione, nella misura in cui essi incidono sull’attività regolata?
  11. Considerato il sistema di vigilanza previsto dalla legislazione federale sull’approvvigionamento elettrico e il ruolo dell’ElCom nel controllo dei costi e delle tariffe, il Consiglio di Stato ritiene opportuno verificare se i costi di gestione delle aziende di distribuzione pubbliche siano adeguatamente proporzionati rispetto alle attività svolte e ai servizi forniti?
  12. Il Governo intende elaborare o proporre criteri cantonali minimi di buona gestione per le aziende di interesse pubblico interamente o maggioritariamente possedute dai Comuni, con particolare riferimento a:
  • trasparenza;
  • remunerazione degli organi;
  • conflitti d’interesse;
  • criteri di nomina;
  • proporzionalità dei costi di gestione;
  • tutela del patrimonio pubblico
  1. Infine, alla luce della vicenda AIL, il Consiglio di Stato ritiene necessario verificare se l’attuale quadro legislativo garantisca in maniera sufficiente che l’autonomia societaria delle aziende pubbliche non si traduca in una sottrazione di fatto ai principi di parsimonia, economicità, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico?

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