CPI Hospita: la solita ipocrisia borghese sul segreto d’Ufficio

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Pubblichiamo il testo della denuncia presentata ieri dai deputati dell’MPS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi a seguito della fuga di notizie sui contenuti e le conclusioni del rapporto della CPI Hospita che verrà presentato ufficialmente la settimana prossima.
Come si ricorderà l’MPS aveva contestato fin dall’inizio la composizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Hospita (dalla quale evidentemente siamo stati esclusi).
Da anni i partiti maggiori invocano il segreto e la riservatezza dei lavori commissionali per negarci documenti, informazioni e trasparenza. Ma quando si tratta della CPI Hospita, ecco che le conclusioni del rapporto finiscono sui giornali prima ancora di essere presentate al Parlamento.
Una contraddizione clamorosa che mette a nudo quella che denunciamo come l’ipocrisia dei partiti maggiori: il segreto viene invocato per escludere, ma non sembra valere per tutti allo stesso modo.
Le regole non possono essere applicate a geometria variabile, secondo le convenienze politiche del momento. (Red)

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Oggetto: Denuncia penale contro ignoti per violazione del segreto d’ufficio (art. 320 CP) nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Hospita

Egregio signor Procuratore generale,

nella nostra qualità di deputati al Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, con la presente segnaliamo formalmente al Ministero pubblico fatti che, a nostro giudizio, presentano concreti indizi di una possibile violazione del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 del Codice penale svizzero (CP), in relazione ai lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul caso Hospita.

La presente denuncia viene inoltrata anche in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 55 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), secondo cui «Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all’Ufficio presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione».

Il 30 ottobre 2026 il Corriere del Ticino ha pubblicato un articolo firmato da Andrea Leoni e Laura Milani, intitolato «Tra le pieghe del rapporto Hospita: nessuna combine», nel quale vengono anticipate in maniera ampia e dettagliata le conclusioni del rapporto della CPI, la cui pubblicazione ufficiale è prevista soltanto per l’11 novembre 2026.

Gli autori precisano esplicitamente di poter anticipare alcuni passaggi salienti del rapporto sulla base di «fonti a conoscenza dell’incarto».

L’articolo non si limita a considerazioni generiche o a ricostruzioni di fatti già noti, ma riferisce valutazioni specifiche attribuite alla Commissione, riguardanti in particolare le responsabilità di diversi protagonisti della vicenda, le conclusioni relative alla presunta combine nelle nomine, le valutazioni sull’operato del Consiglio di Stato, le risultanze di una perizia esterna commissionata dalla CPI e persino giudizi critici rivolti a singoli deputati, tra cui i sottoscritti.

Le medesime anticipazioni sono state pubblicate da Ticinonews e successivamente riprese da altri organi d’informazione, tra cui laRegione.

La precisione, l’ampiezza e la natura delle informazioni divulgate, unitamente all’esplicito riferimento a fonti a conoscenza dell’incarto, fanno sorgere il fondato sospetto che informazioni riservate siano state comunicate ai giornalisti da una o più persone che avevano accesso al rapporto o ai lavori della Commissione.

Tale circostanza assume particolare rilevanza considerando la natura della CPI e il regime giuridico al quale essa è sottoposta.

La Commissione parlamentare d’inchiesta, istituita dal Gran Consiglio il 26 gennaio 2026, non è una normale commissione parlamentare. Essa costituisce uno strumento straordinario di alta vigilanza, previsto dagli articoli 39 e seguenti LGC per chiarire eventi di grande portata istituzionale, ed è dotata di poteri d’indagine particolarmente estesi nei confronti del Consiglio di Stato, dell’amministrazione cantonale e degli altri soggetti indicati dalla legge.

Proprio in ragione di tali poteri, il legislatore ha previsto obblighi di riservatezza particolarmente rigorosi.

L’art. 40 cpv. 4 LGC stabilisce espressamente che i membri della CPI «sono tenuti al riserbo più assoluto e restano vincolati al segreto d’ufficio anche dopo il termine dei lavori commissionali, per tutti quei fatti alla stessa sottoposti e non portati a conoscenza del Gran Consiglio».

L’art. 40 cpv. 2 LGC precisa inoltre che la CPI non è vincolata dal segreto d’ufficio nel riferire al Gran Consiglio. Questa specifica facoltà di riferire istituzionalmente al Parlamento non può evidentemente essere confusa con una generale autorizzazione a comunicare anticipatamente informazioni riservate a soggetti esterni.

Il regolamento della CPI del 27 gennaio 2026, al punto 5, ribadisce e rafforza tali obblighi, prevedendo che i membri della Commissione, i collaboratori e gli eventuali periti esterni sottoscrivano una dichiarazione relativa al segreto d’ufficio accresciuto, con esplicito richiamo all’art. 320 CP.

Non si tratta dunque di un generico dovere di discrezione, ma di un preciso obbligo giuridico, la cui eventuale violazione può assumere rilevanza penale.

Occorre inoltre rilevare che la CPI, nel comunicato del 13 ottobre 2026 relativo alla conclusione dei propri lavori, aveva annunciato che il rapporto sarebbe stato pubblicato l’11 novembre 2026 e che fino a tale data non sarebbero state rilasciate dichiarazioni o interviste.

È vero che, conformemente alle disposizioni della LGC, il rapporto è stato sottoposto al Consiglio di Stato e messo a disposizione delle persone interrogate affinché potessero formulare le proprie osservazioni. Ciò rende necessario accertare con precisione quali persone abbiano avuto accesso al documento e a quali obblighi di riservatezza fossero soggette.

Resta tuttavia il fatto che informazioni apparentemente riconducibili a contenuti non ancora pubblici del rapporto sono state diffuse prima della sua presentazione ufficiale al Parlamento.

La circostanza che il rapporto sia destinato a diventare pubblico non esclude, di per sé, la possibile violazione del segreto d’ufficio qualora informazioni ancora riservate siano state comunicate senza autorizzazione.

Riteniamo particolarmente grave, dal profilo istituzionale, che le presunte conclusioni di un’inchiesta parlamentare straordinaria siano state rese note attraverso anticipazioni giornalistiche prima ancora che il Gran Consiglio, organo che ha istituito la CPI e al quale essa deve riferire, abbia potuto prenderne ufficialmente conoscenza.

Una simile divulgazione, qualora risultasse non autorizzata, rischierebbe di compromettere la credibilità della Commissione, il rispetto delle garanzie delle persone coinvolte e il corretto svolgimento del successivo dibattito parlamentare.

La diffusione selettiva di valutazioni e giudizi su persone identificabili, senza la contemporanea disponibilità del rapporto integrale e delle eventuali osservazioni degli interessati, rende la situazione ancora più delicata.

Non intendiamo attribuire responsabilità a singoli membri della CPI, ai suoi collaboratori o ad altre persone. Non disponiamo infatti degli elementi necessari per identificare l’origine delle informazioni divulgate. Riteniamo tuttavia che gli indizi emersi siano sufficientemente concreti da giustificare un accertamento da parte dell’autorità penale.

La presente denuncia non riguarda l’attività dei giornalisti, né intende mettere in discussione la libertà di stampa e la tutela delle fonti giornalistiche, bensì l’eventuale comunicazione illecita di informazioni riservate da parte di persone soggette al segreto d’ufficio.

Alla luce di quanto esposto, denunciamo formalmente contro ignoti i fatti descritti, chiedendo al Ministero pubblico di verificare se le informazioni pubblicate il 30 ottobre 2026 fossero coperte dal segreto d’ufficio, di accertare quali persone ne fossero a conoscenza e se vi sia stata una divulgazione non autorizzata penalmente rilevante ai sensi dell’art. 320 CP.

Chiediamo in particolare che vengano effettuati gli accertamenti necessari presso gli organi competenti della CPI e del Gran Consiglio, acquisendo, ove giuridicamente possibile, la documentazione relativa alla circolazione del rapporto e agli accessi allo stesso, nonché adottando gli opportuni provvedimenti di conservazione delle prove.

Come deputati al Gran Consiglio, riteniamo che la segnalazione di questi fatti costituisca non soltanto una responsabilità istituzionale, ma anche l’adempimento dell’obbligo legale sancito dall’art. 55 LGC, trattandosi di un possibile delitto perseguibile d’ufficio di cui siamo venuti a conoscenza nell’esercizio del nostro mandato parlamentare.

Spetterà naturalmente al Ministero pubblico stabilire se siano effettivamente stati commessi reati e, in caso affermativo, individuarne gli eventuali responsabili. Confidando che i fatti segnalati vengano esaminati con la necessaria attenzione, porgiamo distinti saluti.

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