Congedi non pagati per i docenti nominati. Discutibili (e illegali?) pratiche della sezione amministrativa del DECS

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Pubblichiamo qui di seguito una interpellanza depositata negli scorsi giorni dai deputati dell’MPS. Il testo chiama in causa, ancora una volta, il disinvolto agire della sezione amministrativa del DECS che sembra voler aggirare le disposizioni legali e regolamentari. Franchini, il suo capo indiscusso ormai al comando da oltre 20 anni, dovrebbe occuparsi di altro. (Red)

L’art. 30 della Lord prevede per i dipendenti del Cantone titolari di una nomina, la possibilità di fruire di congedi non pagati. Così recita la Lord:
H. Congedi non pagati
Art. 50

1.L’autorità di nomina può concedere al dipendente nel corso della carriera un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d’impiego.
2. In casi eccezionali, l’autorità di nomina può prolungare la durata complessiva di un congedo parziale sino a 6 anni.

Altri articoli – in particolare del Regolamento  dei dipendenti dello Stato  (RDSt) – specificano il diritto ai congedi non pagati dal punto di vista quantitativo.
L’art. 30 del RdSt prevede che “cpv. 6 Il dipendente può beneficiare di un congedo non pagato totale di tre anni al massimo nell’arco dell’intero rapporto d’impiego o, in via eccezionale previa autorizzazione dei servizi centrali, l’equivalente per un massimo di 6 anni se il congedo è preso parzialmente.
cpv. 7 Il diritto al congedo non pagato è proporzionato al grado d’occupazione del dipendente al momento della relativa decisione
”.
L’art. 31 dello stesso regolamento specifica che “Il diritto al congedo pagato è proporzionato al grado d’occupazione del momento in cui inizia l’evento”.
Facciamo notare come in entrambi i casi di parli espressamente di un “diritto” al congedo  la cui concessione può essere subordinata– come indica il cpv. 4 dell’art 30 del RDSt– “… alle esigenze di servizio”.
Lo stesso regolamento indica quali sono le autorità competenti per concedere questi congedi non pagati. In particolare, l’art. 40 indica quanto segue:
cpv. 1 Per i docenti cantonali la concessione di congedi non pagati è decisa dal Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio o, per i docenti di sostegno, dal capogruppo.
cpv.2 Per i congedi superiori a tre mesi consecutivi la concessione è di competenza della Sezione amministrativa, sentiti il Direttore dell’istituto scolastico della sede di servizio, o il capogruppo per i docenti di sostegno, e i superiori diretti
.”
Questa, a grandi tratti la situazione così come emerge dalle prescrizioni di legge e regolamentari.

Alcuni giorni fa, tuttavia, in occasione di una comunicazione interna rivolta ai docenti, una direzione scolastica comunicava quanto segue: “Congedi → La situazione occupazionale e anche tra i motivi che hanno spinto in questi giorni la Sezione amministrativa del DECS a respingere le richieste di congedo parziale inoltrate da alcuni colleghi che motivavano come in passato la loro richiesta con la possibilità di svolgere un’altra attività professionale remunerata; a questi colleghi la SA ora chiede di rinunciare a una percentuale equivalente di nomina. Le Direzioni scolastiche non sono state informate preventivamente di questo cambiamento nella prassi seguita dalla SA, che fino allo scorso anno concedeva tali congedi senza condizioni.”

La comunicazione formula almeno quattro indicazioni degne di nota:
– la sezione amministrativa del DECS ha deciso – motu proprio – di sospendere il diritto ad alcuni congedi non pagati
– la sezione amministrativa del DECS ha già proceduto a respingere alcune richieste
– la sezione amministrativa del DECS chiede a docenti nominanti di “rinunciare a una percentuale di nomina”
– Le direzioni scolastiche, che secondo il regolamento dovrebbero essere sentite, non sono state nemmeno informate di questo cambiamento di prassi da parte della sezione amministrativa del DECS

A nostro modo di vedere si tratta di una decisione inaccettabile. Per questo formuliamo le seguenti domande:

1. Quanto indicato nella comunicazione riportata, corrisponde alla realtà dei fatti?

2. Sulla base di quali disposizioni di legge la sezione amministrativa del DECS ha deciso di sospendere un diritto codificato nella Legge, dato che questa mancata concessione non può certo essere collegata a esigenze di servizio?

3. La sezione amministrativa del DECS ha agito autonomamente o dopo consultazione ed eventuale accordo con la direzione del DECS e/o del Consiglio di Stato?

4. Le decisioni di rifiuto del congedo non pagato sono già state comunicate? Quante sono? Quale rimedio giuridico è stato indicato per un eventuale ricorso?

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