Il 9 settembre 2026 Martino Colombo, esponente del Movimento per il socialismo (MPS), ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la revisione totale della Legge sulla polizia (LPol), approvata dal Gran Consiglio il 21 aprile 2026. Già in aula i deputati MPS avevano presentato emendamenti proprio sui punti oggi portati davanti al Tribunale federale. Gli emendamenti sono stati tutti respinti, e ora le norme che il Parlamento ha rifiutato di correggere sono oggetto del ricorso.
Il diritto ticinese non conosce una procedura di controllo astratto delle leggi cantonali: il Tribunale federale è l’unica autorità davanti alla quale far verificare la conformità della legge alla Costituzione federale, al diritto federale e alla CEDU. Il ricorso chiede l’annullamento di una decina di disposizioni e, in via preliminare, la sospensione della loro entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2027: senza effetto sospensivo, banche dati e dispositivi di sorveglianza entrerebbero in funzione prima che il Tribunale si pronunci, creando una situazione difficilmente reversibile.
Il ricorso è la logica conseguenza del lavoro svolto in Parlamento, ma si inserisce più in generale nell’azione che il MPS porta avanti da mesi sulla libertà di manifestazione. Dopo il presidio contro la presenza di Roberto Vannacci a Mendrisio il Municipio ha fatturato al MPS il servizio di gestione del traffico; il MPS ha ricorso al Consiglio di Stato e, dopo che il Comune ha revocato la fattura chiedendo lo stralcio della causa, ha chiesto una decisione di merito invocando il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU).
Nel febbraio 2026 il MPS ha poi denunciato il carattere xenofobo e razzista della marcia annunciata a Lugano dal Fronte nazionale elvetico e criticato la scelta del Municipio di vietare anche il presidio antifascista convocato per lo stesso giorno per il motivo che non fosse autorizzato. Il presidio si è comunque svolto pacificamente con circa 300 persone, ma con un dispositivo di polizia senza precedenti: rinforzi da altri cantoni, identificazioni e perquisizioni, manifestanti circondati, minaccia di gas lacrimogeni e proiettili di gomma, agenti che filmavano i presenti. I deputati del MPS hanno interrogato più volte il Consiglio di Stato sulla tutela costituzionale di cui gode anche una manifestazione non autorizzata e sulla proporzionalità del dispositivo.
Nel merito del ricorso
Oltre all’effetto sospensivo, il ricorso chiede l’annullamento degli art. 19 (prelievi di DNA e confronto biometrico dei volti), 25 (convocazione, interrogatorio e traduzione coatta al posto di polizia), 26-29 (gestione cantonale delle minacce), 32 (estensione delle misure antiviolenza da stadio ad «altre manifestazioni»), 38 e 39 (ricerca automatizzata di veicoli), 40 (droni sulle manifestazioni), 45 (scambio di dati con l’Ufficio della migrazione) e 80 cpv. 3 lett. b (costi di polizia agli organizzatori di manifestazioni ideali).
Le censure ruotano attorno ai due principi che l’art. 36 Cost. impone quando lo Stato limita un diritto fondamentale: la densità normativa — la legge deve dire in modo chiaro
e prevedibile chi può essere colpito, a quali condizioni, con quali mezzi, per quanto tempo e con quali garanzie — e la proporzionalità, ossia il carattere idoneo, necessario e ragionevole della misura rispetto allo scopo di interesse pubblico perseguito.
Gestione cantonale delle minacce (art. 2c-2S)
Gli art. 26-29 permettono alla Polizia cantonale di indagare su una persona, di raccoglierne ed elaborarne i dati, di iscriverla in una banca dati dedicata e di comunicarne le informazioni ad altre autorità e a privati senza che sia stato commesso alcun reato. Basta una prognosi: un comportamento o delle intenzioni che «lascino presupporre» una predisposizione a commettere violenza e mettere gravemente a rischio l’integrità fisica, psichica, sessuale «o sociale» di terzi. La casistica principale della gestione delle minacce concerne in particolare ambiti quali la violenza domestica, lo stalking, le minacce in generale (siano esse palesi, nascoste, anonime o identificate), la radicalizzazione religiosa e l’estremismo violento, così come i comportamenti violenti legati a disturbi mentali e le molestie sessuali.
La legge non enuncia mezzi che l’autorità ha a disposizione per adempiere ai compiti. Chi decide che cosa è una minaccia, e come verificarla e quali valutazioni dare degli elementi raccolti, è la polizia stessa. I dati raccolti comprendono espressamente quelli meritevoli di particolare protezione — opinioni e attività politiche, sindacali e religiose, sfera intima, salute psichica: la legge consente cioè un archivio nominativo di opinioni politiche, sindacali e religiose di persone che non hanno commesso (ancora) nulla, alimentato anche dall’obbligo di segnalazione imposto a tutte le autorità cantonali, comunali e giudiziarie.
Tutto resta interno alla Polizia cantonale: nessuna autorizzazione o controllo di un’autorità indipendente, nessun riesame periodico del rischio, nessun controllo esterno sull’applicazione delle norme. I dati sono conservati fino a dieci anni dopo l’ultima segnalazione e, poiché il termine riparte a ogni nuova segnalazione anche isolata, la schedatura può prolungarsi indefinitamente. La persona non deve essere informata: l’obbligo scatta solo se i dati vengono trasmessi a terzi e può comunque essere omesso o differito. Si può quindi restare schedati per anni senza saperlo, e dunque senza poter contestare e/o ricorrere contro la decisione della polizia.
Costi per l’impiego della polizia a carico degli organizzatori di manifestazioni ideali (art. 80 cpv. 3 lett. b)
La norma consente di addossare i costi dell’impiego di polizia agli organizzatori di manifestazioni «a scopo parzialmente o integralmente ideale», cioè politiche, sindacali o religiose. Non subordina l’accollo alla constatazione di violenze, di una colpa o della violazione delle condizioni dell’autorizzazione; si applica a tutte le «grandi manifestazioni», autorizzate o meno; non prevede un tetto massimo né un criterio di ripartizione; e lascia alla polizia la facoltà discrezionale di fatturare o rinunciare. Chi organizza non può sapere in anticipo se pagherà e quanto, né come evitare la fattura, e la
decisione è rimessa all’autorità secondo criteri che la legge non enuncia, con il rischio concreto di un trattamento differenziato a seconda del contenuto politico della manifestazione.
Garantire la sicurezza sul suolo pubblico è però un compito dello Stato, finanziato dalla collettività: le autorità non devono soltanto tollerare le manifestazioni, ma mettere a disposizione lo spazio pubblico e assicurare la protezione necessaria perché possano svolgersi. Fatturarne il costo a chi esercita un diritto fondamentale rovescia quell’obbligo in un onere degli organizzatori. Il caso di Mendrisio dimostra che non è solo un’ipotesi: il diritto di manifestare finirebbe per dipendere dalle disponibilità finanziarie di chi lo esercita.
Le altre norme impugnate
L’art. 19 consente prelievi di DNA e il confronto biometrico dei volti con la banca dati federale AFIS fuori da ogni procedimento penale; l’art. 25 permette di tradurre con la forza al posto di polizia e di «interrogare» su fatti che non costituiscono reato; l’art. 32 estende a qualsiasi manifestazione, anche politica o sindacale, i divieti d’accesso, l’obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo concepiti contro la violenza negli stadi, con ricorsi privi di effetto sospensivo; gli art. 38 e 39 autorizzano la registrazione continua e automatizzata di targhe, luoghi e orari di passaggio, che permette di ricostruire profili di movimento; l’art. 40 ammette droni atti a identificare i partecipanti alle manifestazioni di piazza; l’art. 45 istituisce con l’Ufficio della migrazione uno scambio spontaneo e sistematico di dati, anche sensibili, senza alcun sospetto di reato.
Anche qui la legge non definisce con la precisione richiesta dall’art. 36 cpv. 1 Cost. i presupposti, i limiti e le garanzie della misura, e autorizza ingerenze né necessarie né proporzionate: ne risulta una lesione ingiustificata, in particolare, della sfera privata, della protezione dei dati e delle libertà personale, di opinione, di riunione e di associazione. Per gli art. 19, 25 e 45 vi è inoltre contrasto con il diritto federale.
In discussione non è la struttura del corpo di polizia, che il ricorso non tocca, ma il perimetro entro cui lo Stato può sorvegliare, schedare e limitare preventivamente la libertà delle persone. Una legge che consente di schedare le opinioni politiche di chi non ha commesso alcun reato, di filmare dall’alto chi manifesta e di presentare il conto a chi organizza un corteo non colpisce solo il MPS: colpisce chiunque voglia esercitare i propri diritti politici.
