Dopo le solite trite e ritrite polemiche leghiste e democentriste seguite alla manifestazione antifascista del 21 febbraio a Lugano per la presenza di alcune persone con il volto dissimulato, vale la pena fermarsi un istante ad analizzare ciò che dice davvero la Legge federale sul divieto di dissimulare il viso (Lddv), varata per dare attuazione all’articolo 10a della Costituzione e che tiene conto anche della giurisprudenza stabilita dal Tribunale federale con decisione del 20 settembre 2018 sul ricorso contro la legge sulla dissimulazione del Cantone Ticino. Una legge che probabilmente Lega e Udc conoscono bene, essendone state le principali sostenitrici sia in Ticino che in Svizzera, ma che fingono di dimenticare – come spesso fanno con le leggi che non vanno loro a genio.
L’articolo 2 della Lddv pone il principio secondo cui nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività gratuitamente o a pagamento è vietato dissimulare il viso in modo da renderne irriconoscibili i tratti. Dopo il divieto, vengono elencate le eccezioni. È quindi lecito coprirsi per motivi di salute, per la sicurezza personale (il casco, la protezione sul lavoro), per il clima, per usanze locali (Carnevali e tradizioni), per spettacolo e intrattenimento, per la pubblicità, ma è anche legittimo dissimulare il volto, nella misura in cui la sicurezza e l’ordine pubblici non sono pregiudicati, quando ciò è necessario alla protezione della persona che esercita il diritto fondamentale alla libertà di opinione e di riunione (art. 2 cpv. 3 lett. a Lddv). Detto altrimenti: se chi scende in strada per manifestare pacificamente un’opinione e rischia ritorsioni pesanti – sul lavoro, nella propria comunità, addirittura per familiari in Paesi dove la dissidenza si paga cara, sulla propria salute fisica (pensiamo ai lacrimogeni e ai proiettili di gomma) – allora la dissimulazione del volto è tutelata dalla legge e dalla Costituzione federale. Ma la dissimulazione del volto è tutelata anche quando la maschera è essa stessa messaggio politico – come per esempio indossare delle maschere antigas nell’ambito di una manifestazione volta a sensibilizzare la popolazione sulla problematica dell’inquinamento atmosferico o sui rischi legati all’esercizio di una centrale nucleare –, un linguaggio visivo che, senza violenza, fa parte della protesta ed è tutelato dalla nostra legislazione.
Sabato 21 febbraio la Polizia cantonale ha ordinato ai manifestanti di lasciare la piazza sotto minaccia di utilizzo di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Chiunque sia minimamente informato sulle dinamiche delle piazze che manifestano sa che i proiettili di gomma possono creare seri danni alla salute come mutilazioni (perdita di occhi) e che i lacrimogeni, soprattutto se usati massicciamente, possono creare situazioni di panico, malessere, svenimenti eccetera. In questo senso, coprirsi il volto per tutelarsi in caso di utilizzo di mezzi coercitivi da parte della polizia è tutelato dall’articolo 2 Lddv.
La dissimulazione del volto non è dunque né illegale né punibile a priori: essa è tutelata dalla legge, se rientra nel quadro normativo delle eccezioni previste, poiché manifestare ed esprimere la propria opinione sono e restano libertà fondamentali che non possono essere messe in discussione.
*avvocato. Articolo apparso sul quotidiano La Regione giovedì 26 febbraio 2026
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