Pubblichiamo il testo dell’interpellanza che i deputati dell’MPS hanno inoltrato oggi a seguito della vicenda che vede coinvolto un importante personaggio della Chiesa ticinese. (Red)
L’ennesima vicenda di abusi sessuali nella Chiesa ticinese, emersa in questi giorni, ripropone la questione dei rapporti tra autorità religiose e autorità giudiziaria.
A nostra conoscenza la questione è regolata, dal punto di vista legislativo, solo dall’art. 7 della Legge sulla Chiesa cattolica che prevede un Obbligo di notifica dell’Autorità giudiziaria così formulato: “Il procuratore pubblico notifica all’Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione”.
Non vi sono, per contro, indicazioni sul processo inverso, e cioè su modi e tempi con i quali l’autorità religiosa – avute notizie su atti commessi da un membro del clero non conformi alle regole della Chiesa, ma anche alle leggi civili – debba comunicarlo all’autorità giudiziaria civile.
La questione sembra essersi posta proprio in questi giorni, relativamente alle accuse che gravano sul cappellano del collegio Papio e responsabile dell’insegnamento religioso nelle scuole cantonali nei confronti dei quali la Procura ha aperto un’inchiesta.
Il comunicato della Curia informa che l’amministratore apostolico Monsignor De Remy ha ricevuto personalmente una segnalazione e che questa segnalazione è stata trasmessa agli organismi giudiziari “dopo un attento esame ed accompagnamento da parte della Commissione di esperti in caso di abusi sessuali in ambito ecclesiale”.
Si tratta di una formulazione che non permette di fare chiarezza sui tempi trascorsi tra la notizia di possibili abusi (e quindi di un reato) e la comunicazione alle autorità giudiziarie. Dalla dinamica dei fatti, sembrerebbe che sia trascorso un certo intervallo tra la ricezione delle segnalazione e la notifica all’autorità giudiziaria.
Nel caso in questione, ad esempio, questo intervallo appare problematico; la stampa, giustamente, ha posto il tema della tempestività nella segnalazione di queste situazioni: “Al di là degli ultimi, clamorosi sviluppi, sorprende comunque e non poco che nonostante una segnalazione pendente (cui, come si è visto, la Diocesi ha fatto seguire tutto un iter di accompagnamento) il religioso abbia potuto partecipare, ancora recentissimamente, all’uscita a Medjugorje con un gruppo di ragazzi, conclusasi proprio il giorno precedente al fermo ad Ascona” (La Regione, 9 agosto 2024).
Alla luce di queste considerazioni chiediamo al Consiglio di Stato:
1.Quanto tempo è passato tra la segnalazione fatta all’autorità ecclesiale e la segnalazione all’autorità giudiziaria.
2. In cosa è consistito (quanto è durato e come si è svolto) questo lavoro di “attento esame ed accompagnamento da parte della Commissione di esperti in caso di abusi sessuali in ambito ecclesiale?
3. Non ritiene di dover proporre una modifica della Legge sulla Chiesa cattolica, prevedendo un secondo paragrafo dell’art. 7 che istituisca un obbligo di segnalazione immediata all’autorità giudiziaria da parte dell’autorità religiosa qualora venisse a conoscenza di comportamenti non conformi alla legge da parte di un membro del clero?