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Pubblichiamo una nuova interrogazione sulle modifiche al progetto PSE autorizzate dagli uffici cantonali. Su questo stesso tema i nostri deputati avevano presentato una interrogazione le cui risposte non sono apparse per nulla convincenti, anzi. Infatti il governo risponde di fatto smentendo il Municipio di Lugano e l’impresa HRS che hanno sempre sostenuto che le modifiche (in particolare quelle relative alle vetrate del Palazzetto dello sport) erano state presentate a seguito di non meglio precisate esigenze di polizia. Ora il governo ammette che non vi è stata nessun richiesta di polizia: ma, allo stesso tempo e confrontato quindi con una richiesta di modifica del progetto fondata su false informazioni, fa finta di niente. Da qui il nuovo intervento parlamentare. (Red.)

La recente risposta del Consiglio di Stato alla nostra interrogazione dello scorso 12 settembre (Rispetto delle disposizioni cantonali e Polo sportivo e degli eventi PSE) non solo non ci ha soddisfatto, ma ci ha lasciato sgomenti.

Molte sono le domande alle quali l’esecutivo non ha risposto o ha riproposto le versioni confezionate dal Municipio Lugano. In molti casi le risposte denotano una chiara mancanza di assunzione di responsabilità politica e giuridica da parte del Cantone, trincerandosi dietro formalismi e tecnicismi giuridico-amministrativi.

Con la presente interrogazione ci limitiamo a ritornare su alcuni aspetti, sfuggiti ai più, consapevolmente o meno…

Il 3 gennaio 2023, il gruppo HRS ha inoltrato al cantone una nuova domanda di costruzione concernente il Palazzetto dello Sport (PS) del PSE di Lugano. Questa variante ha profondamente modificato il progetto sottoposto al voto popolare, trasformandolo da una costruzione trasparente, con ampie vetrate sue tre lati a garanzia di una massima illuminazione naturale, in un “sarcofago” senza sufficienti aperture, dominato dall’illuminazione artificiale. Uno stravolgimento, quello del PS, che andrà a impattare pesantemente sulla qualità architettonico-urbanistica del PS e di tutto il paesaggio circostante.

Diverse istanze cantonali sono state chiamate a dare il loro giudizio sulla variante in questione. Tra queste, l’importante Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), coadiuvato dagli esperti della Commissione del paesaggio (con funzione solo consultativa).

Il punto di partenza: le prese di posizione di Commissione del paesaggio e Ufficio della Natura e del Paesaggio (UNP)

Il primo paragrafo della presa di posizione di queste due istanze riporta come l’«Ufficio e Commissione del paesaggio ricordano le diverse procedure edilizie che hanno interessato il Polo sportivo e degli eventi (PSE) che si sono succedute nel tempo e sottolineano che la variante in esame modifica in modo marcato l’impatto della costruzione nel paesaggio rispetto al progetto originale risultato vincitore del relativo concorso»[1]. Lo scritto prosegue evidenziando come «chiudere il palazzetto dello sport porta infatti ad una soluzione molto diversa e meno qualificata dal punto di vista architettonico e ad una costruzione più impattante dal punto di vista paesaggistico, dove i fronti affacciati verso la strada, il Cinestar e lo spazio pubblico, invece di agevolare delle relazioni urbane qualificate, le impoveriscono. Lo svilimento della qualità del progetto edilizio, che non interessa unicamente la parziale chiusura dei fronti ma anche il cambio di materiale delle solette, ha portato la Commissione del paesaggio a formulare un parere negativo all’ultima variante ora in esame»[2].
A questo punto si opera una dicotomia fondamentale fra le due istanze. La Commissione del paesaggio boccia la variante in esame mentre l’UNP, pur rispecchiandosi in questa decisione, preferisce però «soppesare con attenzione le motivazioni portate dagli istanti e dal Municipio a sostegno della variante»[3]. La virata si rafforza con la citazione seguente: «[la variante] risponde oggettivamente a mutate e non sufficientemente soppesate necessità legate alle attività sportive di carattere professionistico che vi si svolgono al suo interno (attività che necessitano privacy durante gli allenamenti e controllo totale della luce durante le partite) e ad imposizioni della Polizia, atte a contrastare le problematiche legate al tifo violento»[4].

Sulla base di queste “mutate necessità oggettive”, la giravolta è completa: «A fronte di queste necessità oggettive legate alla funzione del nuovo impianto, l’Ufficio è dell’avviso che l’impoverimento della qualità del progetto architettonico e del suo impatto nel paesaggio non siano però tali da giustificare nel complesso un preavviso negativo. Di conseguenza, (…) si preavvisa positivamente la domanda con le condizioni che seguono»[5].
Le nostre interrogazioni e le “risposte” del Consiglio di Stato

Queste sono apparse immediatamente pretestuose, a tal punto che abbiamo posto, nella nostra precedente interrogazione, delle domande piuttosto stringenti su questa decisiva questione. Vediamole.
Il punto 16 poneva la seguente domanda: «Nel progetto di Palazzetto dello Sport con le vetrate (progetto sottoposto in votazione) era previsto, ovviamente, un sistema di tende per l’oscuramento e l’antiabbagliamento? Non sono quindi da ritenere pretestuose le motivazioni addotte dall’Ufficio cantonale della natura e del paesaggio?». A questo quesito, il Consiglio di Stato ha risposto che «le motivazioni a sostegno della modifica del progetto riferite al fatto che il sistema di tende per l’oscuramento non fosse di fatto adatto per le funzioni e attività previste nel palazzetto non sono da addebitare all’Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), ma sono state espresse dall’istante. L’UNP si è limitato a ritenere tali giustificazioni plausibili»[6]. Un’obiezione piuttosto sorprendente. Su quali basi oggettive l’UNP ha valutato la “plausibilità” delle giustificazioni del Municipio di Lugano? Ha eseguito ricerche e confronti sulle decine di palazzetti esistenti in Europa che fanno uso d’illuminazione naturale, con sistemi di tende per l’oscuramento e l’antiabbagliamento? Ha valutato la pertinenza della volontà dell’”istante”, oppure si è limitato a registrarla?

La situazione diventa oggettivamente ancora più imbarazzante sulla questione relativa alle “imposizioni di polizia”, ossia la “seconda necessità mutata e non soppesata” che ha condotto l’UNP ad avallare la domanda di costruzione. Alla domanda nro 17, che chiedeva perché le stesse imposizioni non valessero anche par l’Arena Sportiva (lo stadio), il Consiglio di Stato ha risposto: «Nel nostro Cantone queste disposizioni riguardano principalmente i campionati delle massime leghe di calcio e di disco su ghiaccio noti per alcune situazioni conflittuali tra le tifoserie. Per altri sport non sono mai state disposte misure in passato, considerato che non si sono mai verificati episodi di violenza tra i tifosi»[7].

La domanda 18 chiedeva «Quali sono, negli ultimi anni, i casi di “problematiche legate al tifo violento” registrati fra gli sport che saranno ospitati nel Palazzetto dello Sport, in particolare la pallacanestro, la pallavolo, la ginnastica artistica e il ping pong?»[8].La risposta dell’esecutivo cantonale è stata piuttosto chiara: «Non sono mai stati registrati fino a oggi casi di “problematiche legate al tifo violento” nelle attività sportive quali pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica e ping pong. Queste discipline sportive non hanno mai generato problemi o situazioni di violenza alle nostre latitudini; di conseguenza tali tipologie di competizioni non sono mai state oggetto di misure e/o provvedimenti di Polizia per condotte violente da parte di tifosi. Neppure a livello nazionale si riscontrano problemi di violenza tra le tifoserie in queste discipline sportive».

L’ultima domanda, la n.19, chiudeva il cerchio: «Il Consiglio di Stato può mettere a disposizione del Parlamento una copia delle “imposizioni della Polizia” che hanno giustificato l’accettazione da parte dell’Ufficio cantonale della natura e del paesaggio delle modifiche del Palazzetto dello Sport?»[9]. Inequivocabile la risposta: «Ribadiamo che non sono state emanate disposizioni o imposizioni da parte della Polizia cantonale che hanno giustificato l’accettazione da parte dell’Ufficio cantonale della natura e del paesaggio di modifiche del Palazzetto dello Sport»[10].

Con questa ultima precisazione, la gravità della situazione è ormai oggettiva. L’UNP ha basato il suo nullaosta alla nuova domanda di costruzione, nonostante l’evidenza che questa corrispondeva a uno svilimento del progetto iniziale e che di conseguenza andava bocciata – posizione da esso condivisa unitamente alla Commissione del paesaggio! -, su una “mutata e non sufficientemente soppesata necessità” – le imposizioni di polizia – in realtà, lo dice lo stesso Consiglio di Stato, totalmente inesistente, fabbricata ex novo per venire incontro agli interessi del Municipio di Lugano e del gruppo privato HRS!

Sulla scorta di quanto precede chiediamo:

1. Nella sua risposta alla domanda n° 16 della precedente interrogazione, il Consiglio di Stato ha affermato che «L’UNP si è limitato a ritenere tali giustificazioni plausibili». In maniera precisa, a quali verifiche oggettive l’UNP ha sottoposto le motivazioni avanzate dall’istante a sostegno della modifica del progetto riferite al fatto che il sistema di tende per l’oscuramento non fosse adatto per le funzioni e attività previste nel palazzetto? Si chiede la trasmissione degli atti relativi alle verifiche eseguite dall’UNP che hanno portato quest’ultimo a considerare plausibili le motivazioni avanzate.

    2. Nel caso in cui queste prove di verifica da parte dell’UNP non esistessero, il Consiglio di Stato non considera grave la condotta del citato ufficio? Non considera necessario rivedere il preavviso positivo emanato dall’UNP, annullando ciò questa decisione?

    3. Le “imposizioni di polizia” erano contenute/allegate alla domanda di costruzione inoltrata dal Municipio di Lugano?

    4. Se no, cioè in presenza di una motivazione falsa in un atto ufficiale, non intende il governo – come autorità di vigilanza – adottare le misure del caso di fronte a una grave infrazione commessa da un’importante istituzione politica comunale?

    5. Sempre in caso di risposta negativa alla domanda 3, queste false “imposizioni di polizia” sono state introdotte, logicamente, dall’UNP. Chi ha dato l’ordine di agire in questo senso?

    6. A prescindere da chi abbia introdotto queste false “imposizioni di polizia”, il Consiglio di Stato non ritiene necessario avviare, inizialmente, un’inchiesta amministrativa in tempi stretti per ricostruire nel dettaglio avvenimenti e responsabilità politico-amministrative e, se del caso, segnalare le infrazioni alle autorità competenti?

    7. Il Consiglio di Stato, considerato l’elevato grado di manipolazione (e in almeno in un caso su due ormai oggettivamente confermato) delle motivazioni che hanno condotto l’UNP a dare risposta positiva alla domanda di costruzione, non crede che ci siano gli estremi, giuridici e politici, per invalidare la procedura in questione e quindi rifiutare la domanda di costruzione presentata dal Municipio di Lugano all’Ufficio delle domande di costruzione?

    8. In questa vicenda, Consiglio di Stato non ravvisa gli estremi di un’infrazione del Codice penale svizzero?

    9. Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Stato sostiene ancora la propria considerazione di fondo secondo la quale «l’analisi del progetto da un punto di vista del paesaggio non ha fatto emergere criticità tali da indurre il Dipartimento del territorio a esprimere avviso contrario»[11]?


    [1] Ufficio delle domande di costruzione, Avviso cantonale n. 0127033-VG-2023, Bellinzona, 3 maggio 2024, p. 8.

    [2] Idem.

    [3] Idem.

    [4] Idem.

    [5] Idem.

    [6] Consiglio di Stato, risposta all’Interrogazione n. 130.24 del 12 settembre 2024 / Rispetto delle disposizioni cantonali e Polo sportivo e degli eventi (PSE), Bellinzona, 23 ottobre 2024, p. 6.

    [7] Idem.

    [8] Idem.

    [9] Idem.

    [10] Idem.

    [11] Consiglio di Stato, risposta all’Interrogazione n. 130.24 del 12 settembre 2024 / Rispetto delle disposizioni cantonali e Polo sportivo e degli eventi (PSE), Bellinzona, 23 ottobre 2024, p. 2.