1. Nella NZZ am Sonntag del 30 novembre 2025, Daniel Lampart [capo economista dell’USS] ribadisce il suo sostegno agli accordi bilaterali III sottolineando che l’Unione sindacale svizzera (USS) ha ottenuto una maggiore protezione per i membri delle commissioni del personale e i rappresentanti del personale in un istituto di previdenza o in un organo paritetico.
Alla domanda del giornalista sul numero di rappresentanti coinvolti in un licenziamento abusivo, egli cita tre casi. Tuttavia, citare solo tre casi induce in errore l’opinione pubblica, dato che il movimento sindacale denuncia da anni – dal Libro nero dei licenziamenti abusivi del 2012, all’assemblea dei delegati dell’USS del 24 maggio 2019, alla giornata dell’industria di UNIA del 19 maggio 2025, solo per citare alcuni esempi – numerosi casi di licenziamenti di persone che si sono impegnate a favore dei loro colleghi di lavoro e ne hanno pagato il prezzo con la perdita del posto di lavoro.
È quindi riduttivo citare solo tre casi, soprattutto perché – essendo il rischio di licenziamento ampiamente noto – un numero ben più consistente di rappresentanti eletti dei lavoratori rischia di «stringere i pugni nelle tasche» e di tacere di fronte alle violazioni della legge e del CCL, perché non si può pretendere che tutte queste persone si comportino come Winkelried!
2. La proposta del Consiglio federale («proposta 14») [1], che non è stata ancora accettata dal Parlamento e in nome della quale Lampart chiede un sostegno incondizionato agli accordi bilaterali III, è ben al di sotto dei requisiti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), presso la quale l’USS aveva presentato una denuncia per violazione dei diritti sindacali, in particolare della convenzione 98 dell’OIL, già nel 2003: tale denuncia sarà accolta dal Comitato per la libertà sindacale nel 2006 [2], senza che da allora la Svizzera abbia adempiuto ai propri obblighi [3].
3. Ma la proposta del Consiglio federale lodata da Lampart presenta un altro difetto, altrettanto grave: rappresenta un passo indietro rispetto alla protezione dei contratti collettivi che esistevano in alcuni settori dell’industria già 30 anni fa! Ad esempio, il contratto collettivo di lavoro dell’industria orologiera del 1° giugno 1986 stabiliva, all’articolo 1.4.2: «La libertà di associazione è garantita al personale, sia in Svizzera che nelle filiali di imprese svizzere con sede all’estero, ai sensi delle convenzioni 87 e 98 dell’OIL (convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, e convenzione n. 98 sull’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949)». L’articolo 1.4.3 prosegue: «In particolare, non potrà essere presa alcuna misura, in qualsiasi forma, contro un lavoratore per il fatto che appartiene a un sindacato.»
4. Qual era la prassi sindacale all’epoca? Contrariamente a quanto propone il Consiglio federale, sulla base di una disposizione dell’attuale convenzione dell’industria meccanica [4], l’allora FLMO (Federazione dei lavoratori della metallurgia e dell’orologeria, una delle fondatrici di UNIA) non era obbligata ad accettare passivamente il licenziamento di un rappresentante eletto dei lavoratori o di una persona di fiducia dopo un semplice termine di due mesi.
In caso di disaccordo tra il segretario del datore di lavoro e il segretario sindacale, in particolare per quanto riguarda il licenziamento di un membro di una commissione del personale, la FLMO poteva adire il Tribunale arbitrale dell’orologeria. È stata proprio questa facoltà concessa al sindacato dal CCL, dopo l’eventuale fallimento di una riunione tra le parti, a dissuadere più di un datore di lavoro dal licenziare un lavoratore o una lavoratrice in quel periodo.
Questa facoltà non è presente nell’attuale CCL delle macchine e nella «proposta 14» del Consiglio federale. Di conseguenza, la disposizione tanto decantata da Lampart ci riporta indietro nel tempo, ben al di sotto di quanto ottenuto dal movimento sindacale 40 anni fa.
Tuttavia, la situazione è peggiorata, come dimostrano il Libro nero dei licenziamenti abusivi dell’USS e le conferenze sopra menzionate.
È quindi giunto il momento di ripristinare un minimo di libertà sindacale, e non di fingere di farlo, lasciando, o addirittura respingendo, i lavoratori e le lavoratrici di questo Paese all’arbitrio dei datori di lavoro in questo campo.
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[1] Nell’ambito degli accordi bilaterali III, il Consiglio federale propone, invece di seguire la raccomandazione dell’OIL, la seguente procedura: prima di licenziare una rappresentante eletta, il datore di lavoro dovrà discutere per un massimo di 2 mesi, senza obbligo di risultato. Inoltre, tale protezione sarà limitata alle imprese con almeno 50 dipendenti. Se il licenziamento viene pronunciato, l’indennità potrà arrivare fino a 10 mesi di stipendio.
[2] Nel novembre 2006, il Comitato per la libertà sindacale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha chiesto al Consiglio federale «di adottare misure per prevedere lo stesso tipo di protezione per i rappresentanti sindacali vittime di licenziamenti antisindacali e per quelli vittime di licenziamenti che violano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne[articolo 10 della legge sulla parità, LEg], compresa la possibilità di reintegrazione, tenuto conto dei principi fondamentali sopra menzionati e in conformità con le Convenzioni n. 87 e 98 ratificate dalla Svizzera.»
[3] Cfr. l’articolo apparso su Le Courrier del 2 aprile 2025: « Svendere il rispetto dei diritti sindacali in cambio di un piatto di lenticchie? Con il progetto di un nuovo accordo tra la Svizzera e l’Unione europea, si pone la questione della garanzia dei diritti sindacali fondamentali. In caso contrario, la deriva populista continuerà. »
[4] Cfr. l’art. 38.5 del Contratto collettivo di lavoro dell’industria delle macchine, delle apparecchiature elettriche e dei metalli 2023-2028: «Protezione dei membri della rappresentanza dei lavoratori e del consiglio di fondazione
1 I membri della rappresentanza dei lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori nei consigli di fondazione degli istituti di previdenza non saranno licenziati né svantaggiati (in termini di salario, sviluppo professionale, ecc.) a causa della loro normale attività di rappresentanti dei lavoratori.
2 Se una direzione intende licenziare un membro della rappresentanza dei lavoratori o di un consiglio di fondazione di un istituto di previdenza del personale dell’azienda, è tenuta a comunicarglielo preventivamente per iscritto, indicando i motivi di tale decisione. I licenziamenti per giusta causa possono essere pronunciati senza preavviso.
3 La persona interessata della rappresentanza dei lavoratori o del consiglio di fondazione ai sensi del cpv. 2 può richiedere, entro un termine di 5 giorni lavorativi, un colloquio con la direzione e la rappresentanza dei lavoratori in merito all’intenzione di licenziamento. Tale colloquio deve aver luogo entro un termine di 3 giorni lavorativi. Su richiesta di una delle parti, è possibile ricorrere all’ASM e alle associazioni dei lavoratori designate dalla persona interessata per un esame e una mediazione.
4 La procedura non deve superare la durata di un mese; un eventuale licenziamento può essere pronunciato al più presto dopo un mese se la persona interessata ha reagito al preavviso; tale termine decorre solo dopo la scadenza del termine di notifica di 5 giorni lavorativi (cfr. comma 3)»
*articolo apparso sul sito alencontre.org il 15 dicembre 2025
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