Pubblichiamo il testo della interpellanza presentata al Consiglio di Stato dai deputati MPS Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini, in merito alla conferenza pubblica che il già generale Vannacci dovrebbe tenere a Mendrisio il prossimo 28 gennaio. (Red)
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Il già generale Roberto Vannacci, noto per posizioni razziste e xenofobe, potrà esprimere pubblicamente tali idee, in aperto contrasto con le disposizioni di legge del nostro Paese?
Il prossimo 28 gennaio la sezione UDC di Mendrisio organizzerà una “serata pubblica” con il già generale Roberto Vannacci, oggi parlamentare europeo eletto nelle liste della Lega.
Il pensiero di questo personaggio è ampiamente noto ed è stato oggetto, negli ultimi due anni — perlomeno dalla pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario — di un vasto dibattito pubblico in Italia e non solo.
Non è qui il caso di riportare in modo esaustivo una lunga serie di citazioni, tratte dal suo libro o da interventi rilasciati alla stampa, dalle quali emergono posizioni chiaramente inaccettabili. A titolo puramente esemplificativo si riportano tuttavia alcune affermazioni:
“Per quanto esecrabile, l’odio è un sentimento, un’emozione che non può essere represso in un’aula di tribunale. Se questa è l’era dei diritti allora, come lo fece Oriana Fallaci, rivendico a gran voce anche il diritto all’odio e al disprezzo e a poterli manifestare liberamente nei toni e nelle maniere dovute.”
“Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione! Non solo ve lo dimostra la Natura, che a tutti gli esseri sani ‘normali’ concede di riprodursi, ma lo dimostra la società: rappresentate una ristrettissima minoranza del mondo.”
“Lo straniero che non si integra nel tessuto della terra che lo accoglie non è più un immigrato ma diventa un invasore.”
Queste e numerose altre dichiarazioni pubbliche hanno spinto la Procura di Roma a iscrivere Roberto Vannacci nel registro degli indagati con l’accusa di “istigazione all’odio razziale”.
Nel nostro Cantone, l’annuncio della conferenza di Vannacci ha suscitato un ampio dibattito, incentrato in particolare sul tema della libertà di espressione. Alcuni sostengono che tale libertà non debba essere sottoposta ad alcuna limitazione, nemmeno quando vengono espressi punti di vista controversi o radicali.
Condividiamo solo in parte questa posizione: riteniamo infatti che la libertà di espressione sia un principio fondamentale e irrinunciabile, ma che essa non possa e non debba estendersi fino a violare le disposizioni del Codice penale.
L’articolo 261bis del Codice penale svizzero (Discriminazione e incitamento all’odio) recita:
- “Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale;
- chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o a calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
- chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
- chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti o in altro modo lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per le medesime ragioni;
- chiunque rifiuta, per gli stessi motivi, un servizio offerto al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.”
Nel presentare questa norma, la Commissione federale contro il razzismo ricorda che essa “tutela la dignità e il valore dell’essere umano” e che sono punibili tutti gli atti che negano pubblicamente, in modo implicito o esplicito, il diritto a un’esistenza in condizioni di parità, a condizione che tali atti vengano commessi in pubblico.
Alla luce di quanto sopra, non vi sono dubbi sul fatto che Roberto Vannacci abbia espresso in più occasioni dichiarazioni pubbliche — scritte e orali — che sembrano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 261bis CP. Alcune di esse appaiono come un esplicito invito all’odio e alla discriminazione.
Risulta pertanto sorprendente che una persona che ha espresso — e potrebbe nuovamente esprimere — opinioni potenzialmente in contrasto con il Codice penale possa intervenire pubblicamente sul territorio del Cantone Ticino e della Confederazione.
Alla luce di queste considerazioni, chiediamo al Consiglio di Stato:
- Le autorità cantonali (Consiglio di Stato e Polizia) hanno in qualche modo preso in considerazione e discusso l’annunciata presenza in Ticino di Roberto Vannacci?
- Le autorità cantonali ritengono che le note e ripetute affermazioni pubbliche di Roberto Vannacci siano compatibili con le disposizioni legali vigenti e con il Codice penale svizzero?
- In caso affermativo, il Consiglio di Stato non ritiene tuttavia necessario valutare misure affinché Roberto Vannacci possa essere dichiarato persona non grata sul territorio cantonale?
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